Per le varie indennità di disoccupazione e i trattamenti di integrazione salariale come la cassa integrazione l’INPS ha diffuso i nuovi massimali 2020 con la circolare n.20 del 10 febbraio.
Nuovi massimali 2020 per le indennità di disoccupazione (Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola) e per la cassa integrazione.
L’INPS con la circolare n.20 del 10 febbraio ha stabilito i massimali che riguardano non solo le varie indennità di disoccupazione sopra elencate, ma anche gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito. E ancora quelli dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e dell’assegno per le attività socialmente utili.
La circolare dell’INPS arriva considerando che dal 2016 è stabilito che dal 1°gennaio di ogni anno gli importi dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale del Fondo di Credito, e anche la retribuzione di riferimento comprese le mensilità aggiuntive, vengono aumentate sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati e operai, come avviene d’altronde nel caso della rivalutazione delle pensioni.
Vediamo quali sono i massimali del 2020 per le varie indennità di disoccupazione e cassa integrazione così come sono riportati nella circolare INPS.
Disoccupazione Naspi, DIS-COLL e agricola: i massimali 2020
Nella circolare INPS del 10 febbraio vengono riportati i massimali, vale a dire gli importi massimi, cui ha diritto nel 2020 chi è percettore di Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola. Ma andiamo per gradi.
Per quanto riguarda la disoccupazione Naspi per il 2020 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità è pari a 1.227,55 euro. Allo stesso tempo la circolare stabilisce che l’importo massimo per l’indennità di disoccupazione Naspi nel 2020 non può superare i 1.335,40 euro, circa 7 euro in più rispetto al 2019.
Anche per la DIS-COLL, la disoccupazione per coloro che hanno interrotto non per loro volontà una collaborazione coordinata e continuativa (contratto co.co.co.) assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa, la circolare INPS stabilisce che il calcolo per il 2020 è pari a 1.227,55 euro.
L’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione DISS-COLL non può in ogni caso superare per il 2020 i 1.335,40 euro.
Per quanto riguarda invece la disoccupazione agricola le mensilità da liquidare fanno riferimento alle attività che il lavoratore ha svolto nel 2019. Gli importi massimi stabiliti pertanto sono quelli dello scorso anno:
- 1.193,75 euro per il massimale più alto;
- 993,21 euro il massimale più basso.
La circolare INPS riporta anche l’importo mensile dovuto dal 1°gennaio 2020 ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili che è pari a 595,93 euro.
Cassa integrazione: i massimali 2020 dei trattamenti di integrazione salariale
Per quanto riguarda la cassa integrazione e vale a dire i trattamenti di integrazione salariale, la circolare INPS anche in questo caso riporta i massimali aggiornati al 2020.
Nella circolare si riportano il netto e il lordo dei massimali 2020 e le retribuzioni mensili, maggiorate dei ratei delle mensilità aggiuntive. Tali retribuzioni mensili rappresentano il limite oltre il quale è possibile applicare il massimale di riferimento.
Inoltre nella circolare si informa chiaramente che “gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.”
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
Nella circolare si specifica che anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il limite dei massimali si andrà ad applicare quindi anche ai contratti di solidarietà.
Sempre nella circolare si legge che gli importi massimi che abbiamo sopra evidenziato devono essere integrati di un ulteriore 20% nel caso delle imprese del settore edile e lapideo per le intemperie stagionali e che questi non si applicano per intemperie nel settore agricolo. Riportiamo la tabella con gli importi.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile per intemperie stagionali
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
Vediamo ora quali sono i massimali 2020 stabiliti per l’assegno ordinario ed emergenziale del Fondo credito e quelli per l’assegno emergenziale del Fondo Credito cooperativo come riportati nella circolare dell’INPS.
Massimali 2020 assegno ordinario ed emergenziale Fondo credito
Come abbiamo indicato in precedenza anche per l’assegno ordinario ed emergenziale del Fondo credito la circolare INPS n.20 riporta i massimali 2020 e anche le retribuzioni (lorde) che ne definiscono i limiti. Riportiamo così di seguito i massimali per l’assegno ordinario 2020.
Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.184,24 | 1.186,29 |
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 | 1.367,35 |
Superiore a 3.452,74 | 1.727,41 |
Riportiamo invece di seguito massimali e retribuzione di riferimento per l’assegno emergenziale.
Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 41.829,33 | 2.443,35 | 2.300,66 |
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 | 2.752,41 | |
Superiore a 55.037,77 | 3.852,34 |
Anche in questo caso gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 che attualmente è pari al 5,84%.
Massimali 2020 assegno emergenziale Fondo credito cooperativo
Come abbiamo finora mostrato riportiamo anche i massimali 2020 dell’assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo così come da circolare INPS.
Il Fondo credito cooperativo, lo ricordiamo, è una gestione dell’INPS. Come si legge sul sito dell’Istituto di previdenza esso ha il compito
“di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione”.
Nella circolare del 10 febbraio viene riportata la tabella con i massimali 2020 dell’assegno emergenziale del fondo che di seguito illustriamo.
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 39.543,11 | 2.343,44 | 2.206,58 |
Compresa tra 39.543,11– 55.152,24 | 3.151,99 | |
Superiore a 55.152,24 | 3.666,06 |
Rimandiamo al testo della circolare INPS n.20 del 10 febbraio 2020 che alleghiamo di seguito.
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