Domanda di cassa integrazione: per quella ordinaria e per l’assegno ordinario arrivano tutti i chiarimenti dell’INPS (o almeno i primi) con due messaggi sulla proroga e termini previsti dal decreto Rilancio da poco in vigore.
Domanda di cassa integrazione: arrivano tutti i chiarimenti dell’INPS con due messaggi che riguardano la proroga della CIG ordinaria e assegno ordinario, che è più veloce, e anche sui termini prescritti dal recente decreto Rilancio.
Il riferimento, nel messaggio 1201 del 21 maggio 2020 e il più recente messaggio 2183 del 26 maggio 2020, è alle sole domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario a carico dei datori di lavoro, degli intermediari e operatori di sede.
La proroga della cassa integrazione, non solo ordinaria e assegno ordinario, ma anche per quella straordinaria e in deroga, è prevista per ulteriori nove settimane rispetto alle prime nove introdotte dal decreto Cura Italia.
Per la domanda di cassa integrazione con il messaggio 2101 INPS spiega come viene semplificata la procedura per CIGO e assegno ordinario, mentre con il successivo dà indicazioni sui termini di presentazione della stessa definiti dal decreto Rilancio. Vediamo allora quali sono tutti i chiarimenti dell’INPS sulla domanda di cassa integrazione.
Domanda cassa integrazione: più veloce con la proroga
La domanda di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario sarà più veloce con la proroga introdotta dal decreto Rilancio. Partiamo con il messaggio 2101 per vedere quali sono i chiarimenti di INPS.
Il messaggio presenta la nuova funzione “Copia domanda CIGO” che è già esistente nella procedura “UNICIGO”, ma che è stata aggiornata e implementata in modo che le nuove domande di cassa integrazione possano essere inviate con più facilità sulla base di quelle inoltrate in precedenza.
La semplificazione è strettamente legata alla proroga della cassa integrazione del decreto Rilancio e pertanto è introdotta per le richieste di CIGO con causale COVID-19.
Nell’allegato n.1 che riportiamo di seguito INPS fornisce nel dettaglio le istruzioni operative. Gli unici elementi che non è possibile copiare sono i ticket dal momento che per ogni domanda ne deve essere creato uno nuovo e gli allegati che per l’emergenza non sono obbligatori.
Bisogna pertanto, per la proroga di una precedente domanda di cassa integrazione ordinaria COVID-19, procedere nel seguente modo:
- utilizzare la funzione “Copia domanda” ;
- variare il periodo;
- variare i dati di cui al quadro “G” ed eventualmente i lavoratori beneficiari se diversi rispetto a quanto riportato nella prima domanda.
Per la causale COVID-19 non è necessario compilare i quadri “D” (Dati ripresa attività) e “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali). Inoltre viene eliminato anche l’obbligo di allegare la relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.
In estrema sintesi per la domanda di cassa integrazione ordinaria COVID-19 vanno compilati, essendo estremamente semplificata, solo i quadri “A” – “B” – “C” – “E” – “G”, che con la funzione “Copia domanda” sono riprodotti in automatico da quella precedente. Lo stesso discorso vale per la lista dei beneficiari se non è variata e gli allegati.
Dichiarazione della cassa integrazione già fruita: semplificazione
Anche la dichiarazione della cassa integrazione già fruita è soggetta a semplificazione come da messaggio INPS 2101.
Nello specifico si fa riferimento alle domande di cassa integrazione ordinaria già fruite con causale COVID-19. In questo caso specifico INPS fornisce all’azienda un file Excel semplificato rispetto a quanto ordinariamente richiesto, che le stesse dovranno allegare alla domanda di proroga di CIGO con causale COVID-19 prevista nell’allegato n.2 che riportiamo di seguito.
Attraverso la compilazione del file le aziende potranno tenere il conto dei giorni di cassa integrazione fruiti e così delle settimane e di quelli per i quali si può inoltrare la domanda di proroga sempre a causale COVID-19.
Si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda. A titolo esemplificativo INPS nel messaggio fa un esempio che riportiamo di seguito:
Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane.
Sulla base del calcolo restano fuori 3 settimane che si possono richiedere con una nuova domanda di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19.
Domanda semplificata per assegno ordinario
Non solo la domanda di cassa integrazione ordinaria perché per l’emergenza COVID-19 anche la fruizione dell’assegno ordinario presso i Fondi di solidarietà viene semplificata.
La funzione “Duplica domanda” è stata semplificata dalla sezione “invio domande online” dei Fondi di solidarietà ed è stata anche implementata.
Come scrive INPS nel messaggio è possibile dalla funzione “Cerca esiti” effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate per causale “COVID-19”, indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.
INPS specifica che non è ancora possibile modificare l’elenco dei beneficiari e il tipo di causale e per farlo è necessario inoltrare all’Istituto una nuova domanda di assegno ordinario di cassa integrazione da “Invio domande” nel menu principale dell’applicazione.
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità delle altre funzioni. Per inviare una domanda uguale a una già inviata modificando solo periodo e pagamento si procede nel seguente modo:
- andare a “Cerca esiti”;
- selezionare il tasto “Visualizza”;
- prendere visione dei dettagli della domanda presentata;
- inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo;
- inserire il tipo di pagamento richiesto;
- cliccare sul tasto “Invia domanda duplicata COVID”;
- per l’invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante “Inserimento ticket domanda duplicata COVID” senza uscire dalla schermata “Visualizza”.
La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all’ultimo giorno del periodo richiesto nella prima domanda .
Termini per la domanda di cassa integrazione
Sui termini per la presentazione della domanda di cassa integrazione introdotti con il decreto Rilancio, INPS fornisce ulteriori (e anche primi) chiarimenti con il messaggio 2183.
Il riferimento è sempre ed esclusivamente alla domanda per la cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario che come ricorda il messaggio INPS l’articolo 68 del decreto Rilancio introduce con la modifica dei termini previsti dal Cura Italia. In particolare il nuovo testo prevede che la presentazione della domanda di cassa integrazione debba avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il messaggio specifica che il l’articolo 68 comma 1, lettera d ha inserito il comma 2-ter all’articolo 19 del Cura Italia fissando così:
- al 31 maggio il termine per presentare la domanda di cassa integrazione per periodi di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa che vadano dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Il medesimo articolo ha introdotto anche il comma 2-bis dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 introducendo una penalizzazione per le domande di cassa integrazione trasmesse oltre il predetto termine e stabilendo che, per quelle domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale coprirebbe solo la settimana precedente al loro invio.
Il termine del 31 maggio, come anche la penalizzazione per l’eventuale ritardo nell’invio della domanda di cassa integrazione con causale “COVID-19 nazionale”, precisa INPS che vale solo per le aziende che non hanno ancora fatto richiesta dell’ammortizzatore sociale nel periodo che va dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. Come conclude INPS nel messaggio che alleghiamo di seguito:
“In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.”
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