Esonero contributi INPS: in attesa che si completi l’iter di attuazione di alcune disposizioni normative emergenziali l’Istituto rinvia i pagamenti scaduti o in scadenza, ma non c’è ancora una data.
Esonero contributi INPS: per il pagamento le scadenze sono state rinviate per: Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti e Aziende con dipendenti, ma non c’è ancora una data.
L’INPS lo specifica in un messaggio dettagliato del 25 giugno il numero 2418.
Nel dettaglio l’INPS comunica la scadenza differita per l’esonero dei contributi, dei pagamenti scaduti o in scadenza bloccati, in attesa che lo stesso Istituto possa fornire più chiare istruzioni a seguito della conclusione del processo attuativo della misura.
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Esonero contributi INPS e scadenze rinviate a data da destinarsi: ecco per chi
L’esonero dei contributi è stato previsto da diverse disposizioni normative in fase emergenziale e l’INPS rinvia le scadenze a data da destinarsi per il pagamento perché mancano ancora autorizzazioni e passaggi attuativi.
Nel messaggio del 25 giugno INPS comunica che il differimento delle scadenze per il pagamento dei contributi riguarda:
- Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- Gestione lavoratori agricoli autonomi;
- Gestione separata Liberi professionisti;
- Aziende con dipendenti.
In particolare come specifica nel messaggio INPS la nuova scadenza senza ancora una data interessa l’esonero dei contributi disciplinato da diverse disposizioni normative e nel dettaglio:
- l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
- L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19. Sono incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata allo stesso decreto. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura;
- gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, che prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. L’esonero contributivo riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione relativa ai medesimi mesi.
Specifica ancora INPS in merito a questo ultimo punto:
“L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, è stato esteso dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al mese di gennaio 2021.”
Esonero contributi e nuova scadenza pagamenti: quando la data?
Per l’esonero dei contributi e i pagamenti già scaduti o d’imminente scadenza l’INPS specifica che, in attesa che l’iter di attuazione delle normative che abbiamo sopra elencato venga completato, e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono differiti i termini fino a nuova comunicazione che darà così indicazioni della nuova scadenza. Si tratta dei pagamenti:
- delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;
- dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
- dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, per questa ultima fattispecie di esonero dei contributi, l’INPS specifica che le scadenze rimandate a data da destinarsi sono:
- 16 giugno 2021 per le somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020 per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata;
- 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021, versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 per i lavoratori autonomi in agricoltura;
- pagamenti con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, ai contributi del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente.
INPS comunica che queste indicazioni vanno a integrare quelle del messaggio n.2263 dell’11 giugno 2021. Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo del messaggio n.2418 del 25 giugno.
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