Falso in bilancio: pene e sanzioni più severe nella Legge Anticorruzione

Francesco Oliva

30/06/2015

Legge Anticorruzione: riformata la disciplina dei reati societari in materia di falso in bilancio. Pene più severe e regime sanzionatorio differenziato a seconda della tipologia societaria.

Falso in bilancio: pene e sanzioni più severe nella Legge Anticorruzione

Con l’approvazione della legge n. 69/2015, c.d. “Legge Anticorruzione” è stata riformata la disciplina dei reati societari in materia di falso in bilancio, che ora prevede pene più severe rispetto alle precedenti ma, allo stesso tempo, continua a prevedere per le società non quotate una causa di non punibilità quale “la particolare tenuità del fatto” e un’attenuante relativa alla “lieve entità”.

Falso in bilancio: nuovo regime sanzionatorio e tipologia societaria

Il nuovo reato di falso in bilancio prevede delle sanzioni che variano a seconda di tre tipologie societarie:
Società non quotate;
Società quotate;
• Società che sono escluse dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.

Pena per falso in bilancio per le società non quotate

Per le società non quotate si prevede come pena la reclusione da 1 a 5 anni oppure da 6 mesi a 3 anni se il giudice riconosce l’attenuante della lieve entità. E’ rimessa sempre al giudice la valutazione circa l’eventuale “particolare tenuità del fatto” che comporta la non punibilità penale del medesimo.

Pena per falso in bilancio per le società quotate

Per le società quotate, invece, si prevede come pena la reclusione da 3 a 8 anni (in assoluto la pena più severa oggi prevista in materia di false comunicazioni sociali) mentre non sono previste cause di non punibilità o attenuanti per la lieve entità del fatto.

Regime per le società non soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali

Per le società non soggette al fallimento o alle altre procedure concorsuali la nuova pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Sono previste però delle cause di non punibilità se sussiste la “particolare tenuità del fatto”, che deve essere accertata dal giudice.

Falso in bilancio: cosa cambia con la Legge Anticorruzione?

Rispetto alla precedente formulazione, risalente alla riforma varata dal III Governo Berlusconi nel 2005, scompare il collegamento alla proporzionalità dell’illecito rispetto a valori economico-contabili quali il risultato economico al lordo delle imposte o il patrimonio netto.
In precedenza, infatti, si prevedeva l’esclusione della punibilità penale quando l’omissione comportava una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte inferiore o pari al 5% oppure una variazione del patrimonio netto inferiore o pari all’1%.

E’ chiaro che tale impostazione consentiva una sorta di “modico illecito consentito” proporzionale a tali valori, legalizzando di fatto possibili omissioni in larga scala per le macro aziende (per gli amministratori di un’azienda con utili pari a 10 milioni di euro al lordo delle imposte veniva esclusa la punibilità penale per falsificazioni del bilancio pari o inferiori a 500.000,00 euro!)

Novità sul falso in bilancio: quando entra in vigore?

La nuova disciplina sul falso in bilancio è entrata in vigore dalla scorso 14 giugno, a due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 69 del 27/05/2015 (Legge Anticorruzione).

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