Gli accordi prematrimoniali sono validi in Italia?

Stefania Manservigi

3 Aprile 2018 - 11:30

Più di una volta abbiamo sentito di parlare di accordi prematrimoniali con riferimento ai matrimoni celebrati all’estero, ma in Italia sono validi?

Gli accordi prematrimoniali sono validi in Italia?

Molto spesso, in occasione di matrimoni celebrati all’estero, sentiamo parlare di accordi prematrimoniali, usanza diffusa soprattutto nei paesi di tradizione anglosassone.

Nonostante anche in altri paesi europei stia iniziando a prendere piede la possibilità per i coniugi di stipulare preventivamente un contratto in cui stabilire quali saranno i rapporti patrimoniali in caso di separazione e divorzio, in Italia ancora nulla sembra muoversi da questo punto di vista.

A complicare le cose è stata anche la fine della legislatura, che ha fatto decadere l’unica proposta di legge avanzata finora in questo senso.

Ma gli accordi prematrimoniali, in Italia, sono validi? Vediamo di seguito com’è la situazione attuale in proposito.

Cosa sono gli accordi prematrimoniali e dove sono validi

Gli accordi prematrimoniali sono, come anticipato più sopra, dei contratti stipulati dai coniugi che servono a disciplinare i rapporti patrimoniali tra gli stessi in caso di separazione o divorzio.

Nonostante in Italia sia un’usanza ancora estranea, sono diversi i paesi dove gli accordi prematrimoniali sono una realtà consolidata e consentono una miglior gestione della fine del rapporto.

Un esempio sono ad esempio i paesi di tradizione anglosassone come Inghilterra, USA e Australia. In Inghilterra, in particolare, i «prenuptial agreements» servono a regolare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali del matrimonio mentre in Australia ci sono sia i «prenuptial agreements», che regolano i rapporti patrimoniali in costanza di matrimonio, e sia i «in contemplation of divorce» che regolano in rapporti in caso di fine dell’unione. Discorso diverso negli Stati Uniti, dove gli accordi sono ammessi da un po’ di tempo e, pur avendo una disciplina diversa di Stato in Stato, devono rifarsi a dei principi comuni.

Ma gli accordi prematrimoniali non riguardano solo i paesi anglosassoni, ma stanno prendendo piede anche in diversi paesi europei.

In Germania ad esempio ci sono gli «Eheverträge», con cui i coniugi possono decidere in merito all’assegno divorzile, rinunciare alla liquidazione delle aspettative pensionistiche e variare l’importo del mantenimento se sono intervenute variazioni economiche. Anche la Spagna non è da meno: gli sposi possono stipulare accordi con cui regolare i rapporti in caso di rottura.

Gli accordi prematrimoniali sono validi in Italia?

In Italia, per il momento, gli accordi prematrimoniali tra i coniugi non sono validi.

Tra gli ostacoli al riconoscimento di questo tipo di contratti c’è un’impostazione conservatrice sul tema della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3777/81 ha sancito la nullità dei patti prematrimoniali per illiceità della causa, essendo per la Corte Suprema, tali accordi incompatibili con l’indisponibilità dello status di coniuge e con il diritto all’assegno divorzile (che deve avere una natura assistenziale).

Nonostante alcune successive aperture dal 2000 in poi, soprattutto con la sentenza n. 23713/2012 che ha riconosciuto la validità di un contratto con cui la futura sposa si impegnava a trasferire la proprietà di un immobile al coniuge a titolo di indennizzo per le somme spese dallo stesso per ristrutturare l’edificio adibito poi a casa coniugale, con la più recente n. 2224/2017 la Corte di Cassazione ha sancito ancora una volta la nullità degli stessi per illiceità della causa.

Quali sono le prospettive in Italia?

Il fatto che gli accordi prematrimoniali non siano per il momento validi in Italia, non significa che sarà così per sempre.

Esiste infatti una proposta di legge, la n. 2224/2017 decaduta con la fine della legislatura, che chiedeva l’introduzione dell’articolo 162 bis c.c., al fine di riconoscere ai futuri coniugi la facoltà di ricorrere alle convenzioni matrimoniali o alla negoziazione. Passaggio, questo, che consentirebbe l’introduzione finalmente degli accordi prematrimoniali anche in Italia.

Secondo questa proposta di legge gli accordi, modificabili sempre purché la modifica avvenga prima del deposito del ricorso per la separazione personale,
della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita o
della conclusione dell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 6 e 12 del D.Lgs. n. 132/14, possono prevedere:

  • l’attribuzione a uno dei coniugi di una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum oppure dei diritti reali su beni immobili con il vincolo di destinarne i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento della prole sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica della stessa;
  • la rinuncia al mantenimento da parte del futuro coniuge;
  • il trasferimento al coniuge o a terzi di diritti o beni da destinare al mantenimento e alla cura di figli disabili fino a quando permane lo stato di bisogno, la disabilità o per tutta la vita;
  • la previsione di un criterio di adeguamento automatico delle attribuzioni patrimoniali;
  • la regolamentazione di quanto ricevuto dai coniugi per successione, salvi i diritti dei legittimari.

La proposta di legge è decaduta a causa della fine della legislatura ma potrebbe essere ripresentata aprendo in questo modo alla possibilità di riconoscere anche in Italia la validità degli accordi prematrimoniali.

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# Legge

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