Con la Legge di Stabilità 2016 i crediti che l’avvocato vanta dal gratuito patrocinio si compensano con i debiti derivanti da tasse, imposte e contributi previdenziali. Ecco tutte le novità per gli avvocati.
Con la Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte importanti novità fiscali per gli avvocati che vantano un credito nei confronti dello Stato derivante dal Gratuito patrocinio.
Dal 2016, infatti, gli avvocati potranno compensare i propri crediti con le spese fiscali derivanti da tasse, imposte e contributi previdenziali per la Cassa forense. Ecco cosa prevede la Legge di Stabilità.
Gratuito patrocinio 2016: novità della Legge di Stabilità
Il Gratuito patrocinio nasce per dare la possibilità ai non abbienti di ricevere comunque una difesa da parte di un avvocato il quale riceverà il proprio compenso dallo Stato.
Per rimediare ai ritardi nei pagamenti del Gratuito patrocinio, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 778, della l. 28.12.2015 n. 208) prevede che i crediti che gli avvocati vantano nei confronti dello Stato possano essere compensati con i debiti derivanti da tasse, imposte e contributi previdenziali.
L’art. 1, comma 778, l. n. 208/15, prevede che “a decorrere dall’anno 2016 i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti per assistenza e difesa per gratuito patrocinio di cui al d.P.R. 30.5.2002 n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, sia pure con alcuni limiti quantitativi”.
Si attende l’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, per le indicazioni che riguardano criteri e modalità di attuazione della compensazione.
Intanto è stabilito che la compensazione dei crediti derivanti da Gratuito patrocinio con le tasse decorre dall’anno 2016 entro un limite di spesa di 10 milioni di euro annui (circa l’importo versato in questi anni per sostenere le spese derivanti dal Gratuito patrocinio).
E’ possibile che, stante il limite di spesa imposto, non tutti gli avvocati rientrino nel beneficio della compensazione, per cui è necessario attendere le indicazioni su modalità e criteri di attuazione che solo il decreto può fornire.
Gratuito patrocinio 2016: crediti compensabili e tributi ammessi
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 778, l. n.208/2015 sono ammessi alla compensazione i crediti derivanti dal Gratuito patrocinio ex d.P.R. n.115 del 2002 in qualsiasi data maturati e non ancora saldati.
E’ fondamentali, quindi, che i crediti, anche se maturati antecedentemente al 2016, non siano stati ancora saldati e non siano crediti per i quali non è stata presentata contestazione (art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002).
E’ ammessa anche la compensazione parziale entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
I crediti da Gratuito patrocinio possono essere compensati con le spese derivanti da ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), dal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti da gratuito patrocinio, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’iva e del contributo previdenziale per gli avvocati.
Il gratuito patrocinio è un valido strumento che garantisce, come abbiamo detto, una difesa anche a coloro non hanno le adeguate capacità economiche, infatti è riconosciuto a cittadini italiani e stranieri il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito imponibile non superiore ad un determinato importo, aggiornato ogni due anni, per reati particolari indipendentemente dal reddito.
L’accesso al beneficio del Gratuito patrocinio viene garantito dall’art. 24 della Costituzione italiana il quale stabilisce che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Negli ultimi anni l’istituto del Gratuito patrocinio non è stato ben visto da molti avvocati a causa dei rallentamenti nei pagamenti.
Si pensa che la compensazione possa favorire sia gli avvocati che avranno la possibilità, se non di percepire la propria parcella, quanto meno di utilizzare il credito vantato per coprire le spese derivanti da tasse ed imposte, sia per i soggetti meno abbienti che potranno scegliere tra un gruppo più ampio di avvocati che forse decideranno di iscriversi alle liste e mettere a loro disposizione la propria professionalità.
Resta un unico dubbio: il limite di spesa imposto che probabilmente comporterà l’esclusione di alcuni avvocati dal beneficio.
Non resta che attendere le disposizioni su criteri e modalità di attuazione della compensazione che Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia devono emettere entro 60 giorni all’entrata in vigore della legge.
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