Dai trasporti alla scuola, cambiano le regole sul green pass dal 1° settembre 2021: quando, dove e per chi è obbligatorio e per chi no.
Cambiano le regole sul green pass obbligatorio dal 1° settembre: al rientro dalle vacanze con il ritorno a scuola e in ufficio si estende l’uso del certificato verde ad altre attività, mentre governo ed esperti discutono sull’ipotesi di rendere il vaccino obbligatorio.
Ecco cosa cambia e quando sarà obbligatorio il green pass da settembre: chi deve averlo e chi no, cosa succede a chi non ce l’ha e chi può essere esentato.
Green pass: cosa cambia dal 1° settembre
Dal 1° settembre ai luoghi in cui è obbligatorio mostrare il green pass per l’accesso si aggiungono:
- scuola
- università
- trasporti nazionali
Resta l’obbligo di certificato verde per consumare al tavolo nei ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, sagre, stadi e palazzetti, palestre, piscine, sale giochi, sale bingo, casinò, parchi tematici e di divertimento, concorsi pubblici ecc.
Nuove regole green pass a scuola
Nel dettaglio, dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021 (quando scade lo stato d’emergenza) “il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19”.
A stabilirlo è il decreto-legge in vigore dal 6 agosto, che chiarisce anche le sanzioni e le conseguenze per chi viola l’obbligo. Si rischia infatti una multa che va dai 400 ai 1.000 euro, oltre che di restare senza stipendio. Infatti il mancato possesso del green pass da parte di personale docente e ATA viene considerato assenza ingiustificata. A partire dal 5° giorno di assenza il rapporto di lavoro si intende sospeso e non si riceve stipendio né altro compenso.
Non hanno l’obbligo di green pass per entrare a scuola:
- gli studenti
- gli insegnanti e tutti i dipendenti scolastici in possesso di certificazione medica per l’esenzione.
Anche all’università professori e dipendenti hanno l’obbligo di esibire il green pass per entrare in ateneo; obbligo esteso in questo caso anche agli studenti per seguire le lezioni in presenza e accedere ai servizi come le biblioteche.
Regole green pass su treni, aerei e navi
Dal 1° settembre anche per viaggiare in Italia via treno, aereo, bus o nave serve il green pass. Come previsto dalla nuova normativa, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
Non più solo voli internazionali, dunque: sarà obbligatorio esibire il pass anche per tratte brevi come Roma-Milano o Napoli-Palermo. Il green pass non serve per salire a bordo di treni regionali, treni locali, metropolitana, bus cittadini, tram e filobus.
Chi non deve avere il green pass
Passiamo ora al capitolo esenzioni. Sono esclusi dall’obbligo di certificazione verde Covid-19 i soggetti che per motivi di salute non possono vaccinarsi, sulla base di idonea certificazione medica. L’obbligo di green pass non si applica neppure ai bambini sotto i 12 anni perché esclusi per età dalla campagna vaccinale. Tuttavia in caso di viaggio dall’estero in Italia è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido ai bambini dai 6 anni in su.
Tornano al certificato di esenzione, il decreto-legge afferma che:
“Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021”.
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Dove non c’è l’obbligo di green pass dal 1° settembre
Non serve il green pass nei supermercati, nei centri commerciali (ma attenzione alle eccezioni), dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista, negli hotel e strutture ricettive se si è clienti, nei bar e ristoranti all’aperto, palestre, piscine e centri benessere all’aperto, nei centri educativi per l’infanzia e le relative attività di ristorazione. Infine non deve avere il green pass chi accede ai centri termali per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche dietro prescrizione del proprio medico.
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