Green pass per lavorare: l’azienda può richiederlo anche in anticipo, ecco quando

Simone Micocci

7 Dicembre 2021 - 09:53

L’azienda può chiedere ai lavoratori di comunicare con largo anticipo le giornate in cui questi saranno sprovvisti di green pass. Ecco quando è possibile e le conseguenze.

Green pass per lavorare: l’azienda può richiederlo anche in anticipo, ecco quando

Il green pass, obbligatorio per lavorare, può essere richiesto dall’azienda anche con largo anticipo, così da permettere l’organizzazione dei turni e delle attività.

E in tal caso il lavoratore si considera assente ingiustificato dal posto di lavoro fin dal momento in cui comunica al datore di lavoro di non essere in possesso della certificazione verde. A prevederlo è l’articolo 3 del decreto legge 139/2021, con il quale viene lasciata al datore di lavoro ampia discrezionalità su quando effettuare il controllo del green pass per i propri lavoratori.

A tal proposito, ricordiamo che ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021. Spetta dunque ai datori di lavoro definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente - ove possibile - che tali controlli vengano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. È importante che le modalità di accertamento non vadano a determinare ritardi o code all’ingresso, ed è anche per questo motivo che al lavoratore dipendente viene data la possibilità di evitare i controlli quotidiani semplicemente consegnando al datore di lavoro la copia cartacea del proprio green pass.

Altra soluzione per evitare che ci siano ritardi nei controlli all’ingresso, nonché per scongiurare il rischio che alcuni importanti settori operativi restino scoperti, è quella per cui al datore di lavoro viene riconosciuta la possibilità di effettuare un controllo preventivo.

Controllo del green pass in anticipo: quando è possibile per il datore di lavoro

Come anticipato, è l’articolo 3 del decreto legge 139/2021 a riconoscere al datore di lavoro questa possibilità. Vi è poi la conferma da parte delle FAQ di Palazzo Chigi, ove si legge che “è possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore”, ma solo nei casi di “specifiche esigenze organizzative”.

Qualora, dunque, l’azienda abbia bisogno di sapere in anticipo su quali lavoratori potrà contare nelle giornate successive, questa potrà anche fare richiesta anticipata per il controllo della certificazione; in tal caso, “i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze”.

Cosa rischia il lavoratore che comunica di non avere il green pass

Anche questa norma lascia comunque ampia discrezionalità ai datori di lavoro.

Spetta a questi, sia nel settore pubblico che privato, valutare quando sussistono le specifiche esigenze organizzative che giustificano un controllo preventivo del green pass.

In ogni caso, al datore di lavoro basterebbe giustificare un tale controllo dicendo che questo era necessario per “garantire l’efficace programmazione del lavoro”. D’altronde, in quale contesto lavorativo questa non è fondamentale?

Resta da capire cosa succede al lavoratore dipendente che alla specifica richiesta del datore di lavoro comunica di non avere il green pass. Qualora questo non disponesse del certificato verrebbe considerato assente ingiustificato a partire da quello specifico momento, quindi già prima di presentarsi al lavoro. E le conseguenze previste per chi risulta assente ingiustificato verrebbero applicate già al momento della richiesta di comunicazione di possesso o meno del certificato.

Ci sono però dei dubbi che le FAQ non chiariscono e nemmeno la normativa vigente. Ad esempio, cosa succede nel caso in cui il lavoratore comunichi di avere il green pass ma poi nel giorno in cui deve prestare attività lavorativa risulta che non è così? Non si applicano sanzioni oltre a quelle già previste dalla normativa - assenza ingiustificata con tutte le conseguenze annesse - tuttavia resta da capire da quando questa viene considerata. Vale dal momento in cui viene fatta la richiesta dal datore di lavoro o comunque solo da quando ci si presenta effettivamente al lavoro senza certificazione? Non vi sono certezze, ma la seconda risposta sembra essere quella più accreditata.

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