Classificazione operazioni IVA d.p.r. 633/1972 in operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse. Guida molto utile anche per il corretto adempimento delle Lipe.
Le operazioni IVA si distinguono secondo i criteri individuati dal decreto IVA (d.p.r. 633/1972) che le classifica in tre macro categorie:
- imponibili;
- non imponibili;
- escluse.
Per poter effettuare tale distinzione occorre necessariamente conoscere i requisiti previsti per l’imponibilità IVA delle operazioni commerciali ovvero i tre presupposti delle operazioni imponibili IVA.
Si tratta di una distinzione fondamentale per imprese e professionisti. Basti pensare, a titolo puramente esemplificativo, ad adempimenti IVA come le comunicazioni delle liquidazioni (cd Lipe), per adempiere correttamente i quali è necessario conoscere bene questi concetti.
Ecco la classificazione delle operazioni IVA con esempi e normativa di riferimento.
IVA: i tre presupposti per l’applicazione dell’imposta
Nella classificazione delle operazioni IVA, affinché un’operazione commerciale sia imponibile IVA la normativa di riferimento prevede l’obbligatorietà di tre presupposti ovvero:
- presupposto oggettivo, nel senso che deve trattarsi di un’operazione che ai fini IVA possa essere inquadrata come «cessione di beni» o «prestazione di servizi» (vedi articoli 2 e 3 decreto IVA);
- presupposto soggettivo, nel senso che l’operazione deve essere realizzata nell’esercizio di impresa, arte o professione (vedi articoli 4 e 5 decreto IVA);
- presupposto territoriale, nel senso che l’operazione considerata deve essere effettuata in Italia nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto IVA.
A seconda della sussistenza o meno di tali presupposti è possibile procedere alla classificazione delle operazioni IVA.
IVA: le operazioni imponibili
Nella classificazione delle operazioni IVA, le operazioni imponibili IVA, quindi, sono tutte quelle operazioni in cui sussistono tutti e tre i presupposti previsti dalla normativa.
In questo senso esiste una differenza terminologica dalla direttiva IVA (l’unica vera imposta armonizzata dell’Unione Europea) e il decreto IVA nazionale.
Infatti, mentre la normativa comunitaria distingue sostanzialmente le operazioni IVA in imponibili o esenti, la normativa nazionale è più articolata.
Il decreto IVA classifica le operazioni in rilevanti (imponibili, non imponibili ed esenti) e non rilevanti (escluse) a seconda che esse producano o meno il sorgere di obblighi formali e sostanziali.
Di conseguenza, sono operazioni imponibili IVA le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi realizzate nell’esercizio di impresa, arte o professione svolta nel territorio dello Stato italiano.
Le operazioni imponibili ai fini IVA sono quindi soggette a tre aliquite:
- 4% sui beni di prima necessità;
- 5% su erbe e piante aromatiche e su alcune operazioni relative alle cooperative sociali;
- 10% aliquota intermedia;
- 22% aliquota ordinaria.
IVA: le operazioni non imponibili
Nella classificazione delle operazioni IVA, le operazioni non imponibili IVA sono quelle operazioni commerciali che mancano di uno o più requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Il classico esempio di operazioni non imponibili IVA sono le cessioni all’esportazione. In questo caso, infatti, manca il presupposto territoriale (l’operazione IVA è realizzata al di fuori del territorio dello Stato) ma sorgono tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla normativa IVA.
IVA: le operazioni esenti
Le operazioni esenti IVA articolo 10 sono quelle operazioni che per ragioni sociali o tecniche sono escluse dal campo di applicazione IVA per esplicita previsione normativa.
Tuttavia, trattandosi di operazioni che soddisfano tutti e tre i presupposti IVA, le operazioni esenti IVA articolo 10 danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali (fatturazione, registrazione, ecc.)
Per approfondire vedi anche: “Esenzione IVA articolo 10: esempi e normativa di riferimento”
IVA: le operazioni escluse
Infine, nell’ambito della classificazione delle operazioni IVA, la normativa nazionale prevede delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta per esplicita previsione dell’articolo 15 del d.p.r. 633/1972.
Si tratta di operazioni definite dalla dottrina tributarista come “non rilevanti” nel senso che non danno luogo a obblighi particolari (né formali né sostanziali) e non concorrono a formare il volume d’affari.
Per approfondire i lettori interessati possono fare riferimento alla nostra guida intitolata “Esclusione IVA articolo 15: esempi e normativa di riferimento”
© RIPRODUZIONE RISERVATA