Per l’indennità di malattia dei lavoratori dello spettacolo con le novità introdotte dal decreto Sostegni bis arrivano le istruzioni dell’INPS con la circolare n.132 del 10 settembre 2021.
Per i lavoratori dello spettacolo e in particolare sull’indennità di malattia e le novità 2021 arrivano le istruzioni dall’INPS con la circolare n. 132 del 10 settembre.
Si tratta dell’indennità di malattia dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni di categoria (gestione Ex Enpals) e in particolare delle modifiche apportate dall’articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106 (decreto Sostegni bis).
Con la circolare l’INPS va a riepilogare le caratteristiche della prestazione di malattia ai lavoratori dello spettacolo con la riduzione dei contributi fornendo anche indicazioni operative utili per individuare chi ha diritto all’indennità di malattia con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Vediamo allora quali sono le novità per l’indennità di malattia dei lavoratori dello spettacolo con le istruzioni fornite dall’INPS.
Lavoratori dello spettacolo e indennità di malattia: novità
INPS ricorda quali sono le novità per i lavoratori dello spettacolo in merito all’indennità di malattia e che riguardano i requisiti per accedervi come da modifiche introdotte dal decreto Sostegni bis di maggio.
Per ottenere l’indennità economica di malattia, la normativa precedente prevedeva che per il lavoratore dello spettacolo fossero dovuti o versati presso il Fondo specifico almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
Il comma 1 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis che ha introdotto la novità, ricorda INPS, prevede che “I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso”.
La nuova tutela della malattia con la riduzione ai 40 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo, specifica INPS, decorre dal 26 maggio 2021 per quanto versato nell’anno precedente al manifestarsi dell’evento morboso.
Specifica l’Istituto nella circolare del 10 settembre:
“Anche per i lavoratori dello spettacolo vige il principio dell’automaticità delle prestazioni. Non sono utili ai fini del requisito suddetto eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.”
L’INPS specifica quali sono i lavoratori dello spettacolo iscritti allo specifico Fondo esclusi dalla prestazione e nel dettaglio:
- “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in oggetto (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 124/2017);
- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia (cfr. il paragrafo 1.2 della circolare n. 124/2017);
- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
INPS chiarisce nella circolare:
“Si precisa, per completezza, che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, allo stato, non è prevista l’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia (cfr. l’art. 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366).”
Lavoratori dello spettacolo e indennità di malattia: durata e calcolo
INPS specifica per l’indennità di malattia dei lavoratori dello spettacolo qual è la durata e il calcolo da fare nella circolare n.132 del 10 settembre.
Nello specifico l’indennità di malattia dei lavoratori dello spettacolo spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento e per un massimo di 180 giorni nell’ultimo anno solare.
Specifica INPS nella circolare come per la generalità dei lavoratori, in presenza di certificazioni mediche di continuazione o ricaduta entro 30 giorni non si applicano i 3 giorni della cosiddetta carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della misura della prestazione.
Aggiunge INPS:
“Anche nei casi in cui la precedente malattia sia stata di durata inferiore a tre giorni, si applica la normativa generale, la quale prevede che la decorrenza dell’indennità venga stabilita previa esclusione dei giorni di carenza non applicati in precedenza.”
L’indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo, specifica INPS, è pari:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
INPS chiarisce che per il calcolo della retribuzione di riferimento occorrerà, grazie alle novità del decreto Sostegni bis, fare riferimento alle ultime 40 prestazioni giornaliere del settore dello spettacolo soggette a contributo. Nel rateo c’è anche la tredicesima ed eventuali premi ed emolumenti.
Il pagamento dell’indennità di malattia spetta al datore di lavoro per tutti i lavoratori dello spettacolo a eccezione di queste categorie che lo ricevono dall’INPS e nel dettaglio:
- disoccupati;
- saltuari con contratto a termine o a prestazione;
- occupati presso imprese che esercitano attività saltuaria o stagionale.
Per maggiori dettagli sulle novità per i lavoratori dello spettacolo in merito all’indennità di malattia rimandiamo al testo completo della circolare dell’INPS che alleghiamo di seguito.
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