In caso di lavoro autonomo occasionale scatta il nuovo obbligo di comunicazione per i datori di lavoro. Alcuni lavoratori sono esclusi. Istruzioni dall’INL per la prima scadenza del 18 gennaio.
In caso di lavoro autonomo occasionale chi è tenuto al nuovo obbligo di comunicazione?
La novità normativa è stata introdotta dal decreto Fiscale ed è operativa dal 21 dicembre, ma solo ora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il ministero dell’Economia e delle Finanze, fornisce tutte le istruzioni per i committenti nella nota numero 29 dell’11 gennaio 2022.
La norma prevede l’obbligo di comunicazione all’INL al fine di contrastare fenomeni di abuso del lavoro autonomo occasionale da parte dei committenti e introduce una scadenza imminente.
Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione per i datori di lavoro
Il lavoro autonomo occasionale è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro. Le istruzioni contenute nella nota dell’INL arrivano a distanza di settimane dall’entrata in vigore della norma del 21 dicembre 2021.
L’obbligo di comunicazione scatta tuttavia per tutti i rapporti che fanno capo a quella data anche se cessati. I datori di lavoro, o per meglio dire committenti, infatti hanno alcuni giorni per provvedere all’invio con le istruzioni dell’Ispettorato.
La comunicazione del lavoro autonomo occasionale deve essere preventiva ordinariamente, vale a dire che deve avvenire prima che il rapporto di lavoro venga instaurato, tuttavia solo per lo sfasamento temporale tra l’entrata in vigore della norma e le istruzioni dell’INL, l’Istituto permette ai datori di provvedere entro la scadenza del 18 gennaio 2022.
Nel dettaglio la scadenza imminente si rivolge solo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale:
- instaurate prima del 21 dicembre e in corso alla data dell’11 gennaio 2022, quella di pubblicazione della nota;
- instaurate a partire dal 21 dicembre anche quelle già cessate.
Ordinariamente sono interessati al nuovo obbligo di comunicazione i committenti che operano in qualità d’imprenditori.
Come specifica la nota la disposizione interessa “i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.”
Sono invece esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata, anche:
- le collaborazioni coordinate e continuative comprese quelle etero-organizzate;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Lavoro autonomo occasionale: comunicazione e sanzioni
Ma come fare la comunicazione per il lavoro autonomo occasionale rispettando l’obbligo?
Il datore di lavoro deve procedere inviando un SMS, via e-mail o comunque con le modalità previste per il lavoro intermittente, all’indirizzo di posta ordinaria che identifica i singoli Ispettorati territoriali del Lavoro.
La comunicazione, senza necessità di allegati, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- dati del committente (datore di lavoro) e del prestatore (lavoratore);
- luogo della prestazione;
- descrizione sintetica dell’attività;
- data d’inizio della prestazione;
- eventuale durata del periodo lavorativo (per esempio 1 giorno, una settimana, un mese);
- compenso, se stabilito al momento dell’incarico.
Nelle istruzioni INL chiarisce che una comunicazione già trasmessa può essere annullata, o i dati indicati possono essere modificati, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
E chiarisce di nuovo:
“Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.”
Il datore di lavoro può incorrere in una sanzione di 500 euro e fino a un massimo di 2.500 euro per ogni comunicazione omessa o ritardata.
La sanzione è prevista anche se il rapporto di lavoro autonomo occasionale dura più di quanto reso noto con la comunicazione senza che il committente ne abbia inviato una nuova.
Per i dettagli rimandiamo alla nota dettagliata dell’INL che alleghiamo di seguito.
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