Licenziamenti 2015, tutele, indennizzi, reintegri: la nuova disciplina del lavoro del Jobs Act in 7 punti

Simone Casavecchia

27/12/2014

Cosa cambia nel 2015, con l’entrata in vigore del Jobs Act su licenziamenti, tutele, reintegri e indennizzi: una guida pratica alle nuove regole introdotte dal Jobs Act nel mondo del lavoro.

Licenziamenti 2015, tutele, indennizzi, reintegri: la nuova disciplina del lavoro del Jobs Act in 7 punti

Con l’emanazione dei primi due decreti attuativi del Jobs Act, avvenuta lo scorso 24 Dicembre, viene ampiamente ridisegnata la normativa italiana relativa al mondo del lavoro. In particolare sono i settori dei licenziamenti, dei reintegri e degli indennizzi quelli che vengono profondamente riformati in direzione di una netta deregulation del mercato del lavoro che ha fatto esplodere le proteste dei sindacati e di alcuni esponenti della minoranza Pd. Ecco cosa cambia punto per punto.

Tutele crescenti
Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti prevede che per il lavoratore le tutele aumentino con il passare del tempo trascorso nella stessa azienda. Per quanto riguarda gli sgravi economici che renderanno particolarmente appetibile questa tipologia di contratto per le aziende, occorre ricordare:

  • annullamento dei costi contributivi per i primi tre anni se l’azienda assume un lavoratore disoccupato da almeno sei mesi con il nuovo contratto a tutele crescenti;
  • Possibilità, per l’azienda di dedurre dalla base imponibile Irap il costo del lavoro per i neo assunti con contratto a tutele crescenti;

Per quanto riguarda i lavoratori, occorre ricordare che il contratto va sotto il nome di «tutele crescenti» proprio perché le tutele aumentano con l’aumentare dell’anzianità di servizio. Viene in ogni caso esclusa la possibilità di reintegro nei casi di licenziamenti di natura economica e viene sempre garantito un indennizzo di natura economica certo e proporzionale all’anzianità maturata. Viene però anche esclusa la possibilità, per il datore di lavoro, di licenziare per scarso rendimento.

Casi di reintegro
Gli unici casi in cui l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori mantiene la sua validità, consentendo il reintegro in seguito a un licenziamento sono i seguenti:

  • Licenziamenti discriminatori ovvero i licenziamenti per motivi religiosi e sessuali;
  • Licenziamenti nulli e intimati in forma orale;
  • Licenziamenti disciplinari ingiustificati, limitatamente alle eventualità in cui il fatto materiale non sussista. Si tratta, ad esempio, di casi in cui un lavoratore viene accusato di aver compiuto un gesto di cui, in sede di contenzioso, viene dimostrata la non sussistenza;
  • Licenziamenti per i quali il giudice del lavoro, in sede di contenzioso, accerta il difetto di giustificazione per motivi legati all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore;

Opting Out
Viene esclusa la possibilità, inizialmente ipotizzata, di consentire al datore di lavoro, nei casi di licenziamento ingiustificato, di optare per un indennizzo di natura economica in luogo del reintegro che, solo in queste eventualità, rimane obbligatorio.

Indennizzo in sostituzione del reintegro
Anche nei casi in cui, a seguito di contenzioso, il giudice del lavoro accerta la possibilità del reintegro, al lavoratore viene offerta la possibilità di richiedere un indennizzo di natura economica che vada a sostituire il reintegro. Tale indennità una tantum è pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione percepita.

Indennizzo in seguito a licenziamento
Nei casi in cui viene previsto e consentito il licenziamento (motivi economici) il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un indennizzo di natura economica pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio del lavoratore. L’indennizzo dovuto nei casi di licenziamento va da un minimo di 4 mensilità a un massimo di 24 mensilità.

Piccole aziende
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, per le quali già era prevista la deroga all’art.18 nella precedente normativa, rimane confermata l’esclusione dal reintegro e viene mantenuto, per i casi di licenziamento senza giusta causa, l’indennizzo attuale variabile tra i 2,5 e i 6 mesi di retribuzione.

Licenziamenti collettivi
La disciplina prevista dal Jobs Act per i licenziamenti individuali viene estesa anche ai licenziamenti collettivi per i quali è previsto il reintegro per i licenziamenti intimati in forma orale o dei quali è accertato il vizio di procedura o di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere in uscita. L’indennizzo rimane quello di due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 mensilità.

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