Lipe: sono 55.000 le lettere di compliance che l’Agenzia delle Entrate invierà a imprese, professionisti e lavoratori autonomi per l’omesso invio delle comunicazioni delle liquidazioni IVA. Gli alert sono scattati grazie ai dati delle fatture elettroniche e dell’esterometro.
Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, in arrivo un’ondata di lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le 55.0000 lettere di compliance sono indirizzate ai contribuenti che, pur avendo emesso fatture elettroniche o inviato l’esterometro, non hanno trasmesso la comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali, le Lipe.
In particolare, i controlli dell’Agenzia delle Entrate si sono focalizzati sui contribuenti che hanno inviato fatture elettroniche al Sistema di Interscambio entro il 30 giugno 2019.
L’obiettivo dell’Agenzia è quello di invitare i contribuenti a presentare la comunicazione omessa o errata entro il 30 aprile 2020, pagando le sanzioni con ravvedimento operoso e versando l’IVA eventualmente dovuta.
Lipe: ondata di lettere di compliance in arrivo
Saranno imprese, professionisti e lavoratori autonomi che non hanno inviato le LIPE per il primo e il secondo trimestre del 2019, i destinatari delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate, strumento usato per l’emersione del sommerso e per la lotta all’evasione.
Due gli oggetti dell’alert del Fisco:
- sollecitare l’invio delle LIPE entro il 30 aprile 2020, giorno della scadenza per la dichiarazione IVA annuale;
- render nota la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni, grazie al ravvedimento operoso.
L’obiettivo dell’operazione di compliance sull’IVA, che per il triennio 2019-2021 prevede l’invio di oltre un milione e 780 mila alert da parte dell’Agenzia delle Entrate, è arrivare a recuperare una somma pari a 1,5 miliardi di euro di gettito, come anticipato da Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente nell’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 18 novembre.
Maggiori i dati per le Entrate, più alto il numero delle lettere di compliance
L’aumento delle lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate è strettamente correlato al maggior numero di dati disponibili per il Fisco. Ad esempio, nel 2015 gli alert inviati furono solo 65.000.
Se già tutto è cambiato con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, la lotta all’evasione prenderà forza anche grazie allo scontrino elettronico, obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2020.
Tornando all’operazione compliance in atto sulle Lipe, a fornire una buona dose di informazioni per l’invio delle lettere di compliance sono state le fatture elettroniche, in particolare quelle presenti nel Sistema di Interscambio fino al 30 giugno 2019.
Ma non solo: nel mirino dell’Amministrazione Finanziaria anche chi ha emesso fatture cartacee per operazioni effettuate con gli stranieri, ovvero chi ha presentato il cosiddetto esterometro.
Cosa fare se si riceve una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate
Come ci si deve comportare se si riceve una lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Non ci sono molte alternative: pagare, comunicando i dati, oppure fornire una giustificazione per l’omesso invio delle comunicazioni.
Nel primo caso, il contribuente dovrà regolarizzare eventuali errori o omissioni e potrà farlo beneficiando del ravvedimento operoso.
Entro il 30 aprile del 2020 il contribuente dovrà:
- inviare la comunicazione delle liquidazioni periodiche omessa o riportare i dati corretti nella dichiarazione IVA 2020;
- versare l’imposta eventualmente dovuta, con relativi interessi e sanzioni, tramite modello F24.
In questo modo otterrà una riduzione delle sanzioni applicate, grazie al ravvedimento operoso.
Nel secondo caso, i contribuenti che hanno ricevuto una lettera di compliance per omesso invio delle LIPE, possono fornire le proprie spiegazioni all’Agenzia delle Entrate in due modi:
- chiamando il numero verde di assistenza delle Entrate;
- tramite il canale telematico Civis.
Si ricorda infine che le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA non devono essere trasmesse da:
- chi è in regime forfettario;
- chi usufruisce del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
- produttori agricoli;
- gestori di attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti esonerati dagli adempimenti IVA;
- chi ha optato per il regime agevolato, come le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
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