Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola: proroga delle domande stabilita dal decreto Cura Italia per l’emergenza coronavirus. La nuova circolare INPS del 30 marzo conferma quanto stabilito dal governo con alcune precisazioni.
Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola: proroga delle domande secondo quanto stabilito dal decreto Cura Italia.
I lavoratori che hanno perso il lavoro e che avendone i requisiti devono accedere all’indennità di disoccupazione avranno più tempo per inoltrare la richiesta all’INPS. Con una recente circolare n.49 del 30 marzo 2020, l’INPS conferma quanto stabilito dal decreto che attende la conversione in legge imminente.
La proroga delle domande per Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola tiene conto con buona probabilità che da una parte dell’emergenza e della difficoltà per il lavoratore di trovare supporto nei sindacati e patronati per la presentazione delle richieste e allo stesso tempo considera anche il carico di lavoro che sta inondando l’INPS a fronte delle misure messe in campo per aiutare famiglie, lavoratori e imprese per l’emergenza.
Vediamo allora cosa stabilisce il decreto sulla proroga delle domande per Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola e cosa aggiunge la circolare INPS in merito.
Naspi e DIS-COLL: proroga domande con DL Cura Italia
Nel decreto coronavirus viene definita la proroga delle domande Naspi e DIS-COLL in via del tutto eccezionale per l’emergenza epidemiologica.
In particolare il testo del decreto Cura Italia stabilisce che i lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro e che possano accedere alla domanda di disoccupazione Naspi, così come i lavoratori parasubordinati (come quelli che hanno un co.co.co.) che possono accedere all’indennità di disoccupazione DIS-COLL è prevista un’estensione dei termini previsti dalla legge.
La domanda per Naspi o DIS-COLL per chi abbia perso il lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 può essere inviata all’INPS anche oltre il termine previsto di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La richiesta può essere fatta anche entro 128 giorni dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Una novità ulteriore è che il lavoratore, pur presentando la domanda nel 128esimo giorno utile, otterrà la disoccupazione a partire dal 68esimo. Vale a dire che l’INPS riconoscerà i mesi di disoccupazione e quindi l’indennità anche per il periodo che va dal 68esimo giorno al 128esimo. Facciamo un esempio:
- immaginando che il lavoratore abbia perso involontariamente il lavoro il 10 marzo 2020, questi ha tempo per fare domanda di disoccupazione Naspi fino al16 luglio (128esimo giorno). Supponendo che faccia domanda il 16 luglio, l’ultimo giorno utile, gli verrà comunque riconosciuta la Naspi a partire dal 17 maggio (68esimo giorno). Stesso discorso vale per l’indennità DIS-COLL.
Ricordiamo che ordinariamente la domanda di Naspi e DIS-COLL va fatta entro il 68esimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le indennità spettano a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Sulla base del decreto 18/2020 la circolare INPS del 30 marzo 2020 stabilisce che le domande di disoccupazione Naspi e DIS-COLL per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro a fare data dal 1° gennaio 2020 che siano state respinte perché presentate dopo il termine del 68esimo giorno ordinario previsto devono essere riesaminate d’ufficio dall’INPS.
La circolare INPS non solo conferma quanto il decreto ha stabilito, ma inserisce anche un’importante novità.
La Naspi e la DIS-COLL sono cumulabili con il reddito da lavoro (anche se vengono rido/Naspi-riduzione-80-per-cento-importotte) qualora quindi il percettore intraprenda un lavoro subordinato o autonomo nei limiti stabiliti dalla legge.
Il lavoratore però decade dall’indennità di disoccupazione se non comunica all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato (non superiore a 6 mesi).
Nella circolare pertanto si legge chele prestazioni di Naspi e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio qualora la nuova attività lavorativa per la quale la comunicazione all’Istituto è dovuta sia stata intrapresa dal 1° gennaio 2020.
Anche i termini per la dichiarazione del reddito annuo presunto stabilito dagli articoli del decreto 22/2015 sopra citati, sono ampliati di 60 giorni.
Proroga domanda anticipo Naspi
Anche la richiesta dell’anticipo Naspi subisce una proroga come stabilito nella decreto. Il lavoratore che abbia perso involontariamente il lavoro può richiedere l’anticipo Naspi per aprire un’attività autonoma o impresa individuale.
La legge stabilisce che la domanda debba essere inoltrata all’INPS entro 30 giorni dall’inizio del lavoro autonomo, ma con la bozza del decreto, in emergenza coronavirus, si hanno 60 giorni ulteriori. Quindi i mesi diventano due. Non solo Naspi e DIS-COLL, la proroga nel decreto coronavirus riguarda anche la disoccupazione agricola.
Nella circolare INPS la novità riguarda le domande di anticipo Naspi presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché superato il termine dei 30 giorni previsti dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 le quali saranno riesaminate d’ufficio dall’INPS.
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Disoccupazione agricola: proroga domanda e interessi nella circolare INPS
Anche le domande per la disoccupazione agricola subiscono una proroga secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia entrato in vigore per affrontare l’epidemia di COVID-19. La circolare INPS conferma le disposizioni che vedremo di seguito e introduce precisazione sugli interessi legali dovuti all’utente.
La disoccupazione agricola è riconosciuta agli operai agricoli appunto, a tempo determinato o indeterminato che abbiano perso il lavoro. Solitamente la domanda per la disoccupazione agricola va fatta entro il 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo il decreto il termine viene prorogato al 1° giugno 2020. In particolare, essendo i termini ampliati di poco e considerando che i pagamenti possano avvenire nello stesso anno, non è previsto alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. La proroga in questione vale quindi solo per le domande di competenza del 2019.
La circolare INPS del 30 marzo in merito specifica che nulla cambia circa la decorrenza degli interessi legali dovuti al lavoratore disoccupato qualora l’Istituto tardi nella corresponsione dell’indennità.
In particolare gli interessi legali decorreranno:
- per le domande di disoccupazione agricola presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121esimo giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo);
- per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
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