Alla Naspi, l’indennità di disoccupazione, si può accedere anche se vige ancora il blocco dei licenziamenti e solo in un caso. Ecco per chi come chiarito dall’INPS con una circolare del 1° dicembre.
Naspi e blocco dei licenziamenti: sulle scadenze e i requisiti arrivano i chiarimenti dell’INPS con la circolare n.180 del 1° dicembre 2021.
Il blocco dei licenziamenti è previsto ancora fino al 31 dicembre 2021 per alcuni datori di lavoro con la proroga della cassa integrazione Covid introdotta dal decreto Fiscale.
La recente circolare dell’INPS si riferisce alla possibilità di accedere alla Naspi nonostante il divieto di licenziamento per i lavoratori che hanno aderito a un accordo collettivo aziendale come previsto dal decreto Agosto del 2020.
Come precisato dall’INPS già con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020 l’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi, che non può avvenire in caso di dimissioni del lavoratore, per coloro che aderiscono agli accordi collettivi aziendali è ammessa fino alla fine del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Questo termine è stato fissato al 30 giugno 2021, sebbene poi, con il decreto Sostegni e in ultimo con la CIG del decreto Fiscale, sia intervenuta la proroga al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021. Oltre a chiarire questo aspetto, l’INPS riepiloga le regole di accesso ordinario alla Naspi allo scadere del blocco dei licenziamenti e per chi sono già in vigore.
Naspi e blocco licenziamenti: per chi e scadenze
Alla Naspi si può accedere nonostante il blocco dei licenziamenti. Questo è previsto solo per alcune aziende così l’INPS riepiloga i requisiti, quindi per chi è prevista questa possibilità e le relative scadenze.
Alla Naspi nonostante il blocco dei licenziamenti si può accedere con accordo collettivo aziendale. Come ricorda l’INPS nella circolare del 1° dicembre il decreto Agosto del 2020 ha stabilito che il divieto di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo - motivazioni economiche - non trova applicazione proprio in caso di accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con l’accordo quindi il lavoratore “licenziato” può accedere alla Naspi.
Come abbiamo detto la scadenza del blocco dei licenziamenti ha subito diverse proroghe: prima al 30 giugno 2021, poi per alcune aziende al 31 ottobre e in ultimo al 31 dicembre 2021.
Ma chi può accedere all’accordo collettivo, e quindi alla Naspi, nonostante il blocco dei licenziamenti ancora in vigore per qualcuno? Vediamo a chi si rivolge nel dettaglio l’ultima scadenza dell’anno.
Come ricorda l’INPS nella circolare il blocco dei licenziamenti è stato previsto fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che hanno chiesto trattamenti di assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga, nonché le aziende oppure la CISOA del decreto Sostegni.
Inoltre il blocco dei licenziamenti è previsto al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:
- per i datori di lavoro privati che accedono ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga del decreto Fiscale;
- per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che autorizzati al trattamento CIGO Covid ai sensi del decreto Sostegni e Dl Fiscale;
- per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale d’interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario d’integrazione salariale Covid per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
- per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sono autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo;
- per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario d’integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. l’articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis);
- per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, ma anche del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis.
Naspi e blocco licenziamenti: come accedere con le regole ordinarie
L’INPS ricorda quindi quali sono i requisiti di accesso alle regole ordinarie della Naspi per coloro che sono stati licenziati con accordo collettivo nonostante il blocco dei licenziamenti.
Scrive l’Istituto nella circolare:
“Per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione Naspi è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di licenziamento.”
Per coloro quindi che si trovano nelle condizioni appena specificate, dal 1° luglio si applicano le regole ordinarie di accesso alla disoccupazione Naspi con i requisiti previsti dalla normativa. Nel dettaglio, come riepiloga l’INPS nella circolare, l’accesso alla disoccupazione Naspi al di fuori del periodo di blocco dei licenziamenti, quindi con le regole ordinarie, è previsto nei seguenti casi:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa (cfr., a titolo esemplificativo, la circolare n. 94 del 2015);
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Per i dettagli rimandiamo al testo completo della circolare dell’INPS del 1° dicembre che alleghiamo di seguito.
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