Nuove assunzioni: ecco quando spetta l’esonero contributivo

Chiara Troncarelli

31/05/2016

Nuove assunzioni: il Ministero del Lavoro spiega quando spetta il riconoscimento dell’esonero contributivo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Nuove assunzioni: ecco quando spetta l’esonero contributivo

Nuove assunzioni: quali agevolazioni?

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n.17 del 20 maggio 2016 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’art. 1, comma 178, L. n.208/2015.

Che cos’è l’esonero contributivo per le nuove assunzioni?

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 36 mesi, in favore dei datori di lavoro che hanno effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Secondo la legge, l’esonero contributivo deve essere concesso solo se il lavoratore non viene assunto:

  • presso altro datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
  • presso il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo o società controllata o ad esso collegata nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge (1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014).

Infine l’esonero contributivo non viene riconosciuto per le assunzioni dei lavoratori per i quali il beneficio fosse stato già fruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Anche la Legge di Stabilità 2016 ha confermato il riconoscimento dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate nell’anno 2016, ma per un periodo massimo di 24 mesi e con diverso importo.

Per questo motivo il Ministero ha dato un parere al quesito dell’A.N.I.S.A (Associazione nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) che chiedeva se sia possibile fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori per i quali il beneficio fosse stato già fruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato, ma per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Esonero contributivo per nuove assunzioni: come ottenerlo?

Secondo il Ministero del Lavoro, è possibile fruire dell’esonero contributivo previsto entro il limite di 24 mesi anche nel caso di assunzioni di lavoratori per i quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro.

Le condizioni per accedere all’esonero contributivo sono due:

  • il precedente contratto a tempo indeterminato si è risolto prima dei 24 mesi;
  • il nuovo datore di lavoro che assume non deve essere una società controllata o collegata al precedente datore di lavoro.

Il Ministero quindi ritiene che tra le due disposizioni di legge sussista una sostanziale identità dal momento che la Legge di Stabilità 2016 riproduce sulla falsariga la precedente formulazione normativa della Legge di Stabilità 2015, riconoscendo l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016, salvo differenziarsi per l’importo e la durata massima.

La norma di legge infatti prevede:

“ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua”.

Rimangono inalterate le altre condizioni:

  • l’assunzione di lavoratori tempo indeterminato inoccupati nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro e nei 3 mesi antecedenti presso lo stesso datore di lavoro;
  • l’esclusione dall’esonero contributivo riferita ai lavoratori per i quali sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

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