OSS: niente esenzione IVA, aliquota ordinaria per le prestazioni

Martina Cancellieri

4 Dicembre 2018 - 14:26

Niente esenzione IVA per le prestazioni degli OSS, per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ordinaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 90 del 3 dicembre 2018.

OSS: niente esenzione IVA, aliquota ordinaria per le prestazioni

OSS: niente esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese dagli operatori socio sanitari, per le quali è invece prevista l’aliquota ordinaria.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 90 del 3 dicembre 2018.

Gli OSS non sono abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie quali diagnosi, cura, ricovero e riabilitazione della persona per cui è prevista l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18 del Dpr n. 633/1972.

Inoltre la formazione e le competenze acquisite dagli operatori socio sanitari non sono assimilabili alle professioni sanitarie di cui al comma 1, dell’art. 1, della legge n. 43/2006, quelle che conseguono un’abilitazione all’esercizio professionale dopo il conseguimento della laurea triennale.

OSS: niente esenzione IVA, aliquota ordinaria per le prestazioni

Con la risposta n. 90 del 3 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di trattamento IVA delle prestazioni di servizi effettuate dagli OSS.

Le prestazioni rese dagli operatori socio sanitari non godono dell’esenzione IVA ma ad esse risulta pertanto applicabile l’aliquota ordinaria al 22%.

L’interpello è stato posto da una società che presta servizi di assistenza sanitaria a domicilio per il trattamento delle malattie croniche respiratorie o degenerative, avvalendosi di OSS che forniscono le seguenti prestazioni:

  • assistenza al paziente per l’igiene completa e la cura della persona;
  • monitoraggio della cute e prevenzione delle lesioni;
  • mobilizzazione e posizionamento assistito;
  • mantenimento delle funzionalità di eliminazione;
  • mantenimento e monitoraggio dello stato nutrizionale;
  • mantenimento della funzionalità respiratoria;
  • mantenimento del ciclo sonno-veglia;
  • supporto alle prestazioni infermieristiche.

La società interpellante ha chiesto chiarimenti circa il corretto trattamento IVA ritenendo che il Decreto IVA non fornisca i dettagli sulle prestazioni qualificabili come sanitarie.

L’Agenzia delle Entrate riporta nella risposta le disposizioni previste dall’art. 10, primo comma, n. 18), del Decreto IVA, che prevede l’esenzione IVA per:

“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze."

L’Agenzia delle Entrate spiega poi che l’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 90 del 3 dicembre 2018
La risposta all’interpello del 3 dicembre 2018 dove l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di trattamento IVA delle prestazioni di servizi effettuate dagli OSS.

Esenzione IVA: le prestazioni sanitarie esenti dall’imposta sul valore aggiunto

In tema esenzione IVA l’Agenzia delle Entrate ha inoltre riportato le prestazioni sanitarie esenti dall’imposta sul valore aggiunto individuate nel decreto del 17 maggio 2002 del Ministero della Salute di concerto con il MEF.

Godono dell’esenzione IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona rese, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie da:

  • gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
  • gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge n. 409/1985;
  • gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

In tale ambito non rientra la figura dell’operatore socio sanitario, il quale non possiede i requisiti della professione sanitaria in senso proprio ed è caratterizzato “per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore”.

Stavolta è il Ministero della Salute a dichiarare quanto appena riportato nella nota del 22 novembre 2018 con cui ha risposto alla richiesta di parere dell’Agenzia delle Entrate.

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