Pausa videoterminali: le regole di sicurezza per chi lavora al computer

Claudio Garau

4 Marzo 2022 - 09:30

Il d. lgs. n. 81 del 2008 contiene delle specifiche norme sulla tutela del lavoratore videoterminalista, il quale ha diritto a delle pause espressamente mirate a non sovraffaticare gli occhi. I dettagli.

Pausa videoterminali: le regole di sicurezza per chi lavora al computer

Come è ben noto, oggi la tecnologia è sempre più presente nelle attività di lavoro, in molteplici settori. Queste attività, solitamente compiute in ufficio, implicano rischi minori rispetto a quelli connessi - ad esempio - ad attività nel campo dell’edilizia o caratterizzate dalla presenza di sostanze nocive ma, al contempo, impongono specifici obblighi per il datore di lavoro, sul piano della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti ai cd. videoterminali, ossia i videoterminalisti.

Proprio a garanzia dei diritti dei lavoratori che svolgono le proprie mansioni usando il pc il modo continuativo, sussistono le norme ad hoc, di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di regole che prescrivono degli specifici obblighi e una serie di accortezze da parte del datore di lavoro. Ecco di seguito ciò che occorre ricordare in tema di pausa videoterminalisti e regole di tutela per questa tipologia di lavoratori.

Pausa videoterminali: chi sono i videoterminalisti?

Il D. Lgs. n. 81 del 2008 è il Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Esso include distinte disposizioni che attengono ad una specifica tipologia di lavoro, ossia quella che implica mansioni eseguite tramite i videoterminali. Coloro che svolgono la loro attività di fronte a uno schermo alfanumerico o grafico (solitamente un pc) prendono il nome di ’videoterminalisti’.

Questi ultimi essi sono i soggetti che usano, durante l’attività lavorativa, un’attrezzatura munita di videoterminale, anche portatile, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali.

In particolare, i videoterminalisti sono coloro che usano non soltanto il pc, ma anche tablet, notebook o registratori di cassa. Ogni dispositivo dotato di monitor video implica una specifica tutela della salute del lavoratore.

Come opportunamente indicato nel sito web dell’Inail, i videoterminali (Vdt) sono oggi un elemento fondamentale in quasi tutti gli ambienti lavorativi, siano essi uffici, in cui il videoterminale è ora lo strumento tipico di lavoro, che ambienti produttivi, nei quali in molte ipotesi i videoterminali hanno rilevanza per le funzioni di controllo (ad es. gestione dei quantitativi e dei flussi) o per attività di progettazione.

Pausa videoterminali: quali sono i rischi connessi all’attività?

Il lavoro al videoterminale implica dei pericoli per la salute dei dipendenti dell’azienda, essi dipendono:

  • dal videoterminale stesso. Si tratta di rischi dipendenti dalle sue componenti (tastiera, schermo, mouse ecc.) oltre che dalle caratteristiche dei software installati;
  • da tutto ciò che costituisce il contesto in cui il lavoratore si trova. Ci si riferisce dunque alla postazione di lavoro e quanto c’è intorno (ad es. luce ambientale).

Non vi sono dubbi a riguardo. Il rischio legato all’uso dei videoterminali è uno dei fattori di rilievo nella legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Anzi la valutazione di detto rischio fa parte degli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi sussistenti nell’ambiente lavorativo. L’azienda deve garantire la salute dei lavoratori anche da questo punto di vista.

Vero è che rispetto ad altre tipologie di lavoro il rischio professionale è minore, ma è altrettanto vero che è essenziale tutelare tali soggetti per le problematiche fisiche, che può generale tale tipologia di lavoro se svolta in modo prolungato. Soprattutto ci riferiamo ai rischi per la vista e per gli occhi, ma non solo.

Diverse infatti le tipologie di problematiche che possono pregiudicare la salute del lavoratore videoterminalista, a partire da quelle appena citate e legate alla vista, ossia arrossamento degli occhi, affaticamento, deficit nella messa a fuoco e vista annebbiata. Vero è che il videoterminalista può altresì patire dei danni per il mantenimento di una certa postura in modo continuativo durante la giornata. E vi sono rischi anche sul piano psichico-emotivo, legati all’insorgenza di stati di ansia, irascibilità e nervosismo.

Pertanto non stupisce che il citato decreto indichi peraltro i requisiti della sedia del videoterminalista. Essa deve essere rigorosamente direzionale e con 5 ruote alla sua base.

Le regole in tema di tutela della salute dei videoterminalisti vanno rispettate dal datore di lavoro, altrimenti il rischio concreto è quello di andare incontro a sanzioni detentive o pecuniarie.

Il diritto alla pausa per i videoterminalisti: di che si tratta?

A specifica tutela della salute di colui che lavora svolgendo mansioni che implicano l’uso di videoterminali, il d. lgs. n. 81 del 2008 fissa opportune regole in tema di pausa obbligatoria. In buona sostanza, il videoterminalista deve tassativamente disporre di una pausa pari a 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al computer. Ciò al fine di poter riposare la vista ed impedire che, nel lungo periodo, possano insorgere delle problematiche o dei veri e propri danni alla salute. Si tratta di una regola che è inclusa nell’art. 175 del d. lgs. n. 81 del 2008 e che proprio in tema di videoterminalisti, ha indubbio rilievo.

In altre parole, al di là della mole di lavoro da svolgere, il videoterminalista non potrà mai passare tre ore di fila dinanzi al PC per lo svolgimento della sua attività. Lo ribadiamo: ogni 120 minuti il riposo di 15 minuti è obbligatorio e detta regola va rispettata dal datore di lavoro. Ma la giurisprudenza della Cassazione è negli ultimi anni intervenuta a chiarire che in ipotesi in cui l’impiegato sia chiamato a compiere più mansioni diverse - e dunque qualora possa impiegare il suo tempo lavorativo svolgendo differenti attività senza pc - il tempo della pausa può essere utilizzato per attività di questo tipo, senza che la produttività sia interrotta. Se non è invece possibile svolgere altra attività, il videoterminalista avrà pieno diritto alla ’pausa caffè’ di 15 minuti ogni 2 ore.

Pensiamo al tipico caso dell’impiegato che alla scrivania svolge mansioni con pc, ma che allo stesso tempo ha anche mansioni di back office e segreteria (ad es. catalogazione documenti cartacei). Ebbene, in dette circostanze la pausa di 15 minuti obbligatoria per legge può essere destinata a tale attività e alla fine di questo breve lasso di tempo il lavoratore può ritornare a lavorare al pc.

Non bisogna altresì dimenticare che la pausa è da considerarsi a tutti gli effetti parte dell’orario di lavoro e, in quanto tale, non è riassorbibile in accordi che implicano la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Interessante notare che l’art. 175 precisa che le modalità di dette interruzioni sono indicate dalla contrattazione collettiva anche aziendale e, in mancanza di una disposizione contrattuale. il lavoratore comunque ha diritto alla suddetta pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Non solo. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere altresì fissate temporaneamente a livello individuale, nel caso in cui il medico competente ne ravvisi la necessità. Il d. lgs. n. 81 del 2008 comunque esclude la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed alla fine dell’orario di lavoro.

Ricordiamo infine che, al di là di quali siano gli obblighi di legge che debbono essere rispettati dal datore di lavoro, andare dall’oculista con la opportuna periodicità è sempre essenziale ed è un gesto che dovrebbe essere compiuto almeno una volta per biennio, salvo differenti indicazioni da parte del professionista al quale si fa riferimento.

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