In che misura spetta la pensione di reversibilità ai coniugi che sono legalmente divorziati?
Oggi andiamo ad affrontare il delicato argomento del divorzio cercando di capire se l’assegno di mantenimento all’ex coniuge deve essere dichiarato e se all’ex coniuge divorziata spetta, in caso, la pensione di reversibilità ed in che misura.
Rispondiamo alle domande di una nostra lettrice che ci scrive:
“Salve mi permetto di porvi qualche domanda. Sono divorziata e percepisco un assegno di.mantenimento di 521euro. ( i 21 euro li.percepisco da 6 mesi). Sono.obbligata a fare la dichiarazione ? Non ho altre entrate. Nel caso il mio ex venisse a mancare , in che percentuale avrei la reversibilità, al 60 o.meno oppure nulla ? Grazie infinite”.
Assegno di mantenimento va dichiarato?
Partiamo dalla sua prima domanda: l’assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge deve essere dichiarato da chi lo riceve come reddito percepito. Nel suo caso, però, se ha solo quello come reddito percepito e restando nella cosiddetta no tax area (soglia di redditi per la quale non è dovuta l’IRPEF), non è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pensione di reversibilità divorziati
Per quanto riguarda la sua seconda domanda, riferita alla pensione di reversibilità, al coniuge divorziato spetta se non ha contratto nuove nozze e se è titolare di assegno periodico di mantenimento.
Essendo lei titolare di assegno di mantenimento mensile, quindi, la pensione di reversibilità le spetta. In che misura dipende dallo stato civile attuale del suo ex marito.
Se il suo ex marito ha contratto nuove nozze, infatti, la quota di reversibilità che le spetta dovrà essere divisa con il coniuge superstite. Se, invece, il suo ex marito non risulta nuovamente risposato, allora la pensione di reversibilità spetterà a lei nella misura del 60%.
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