Per chi percepisce pensione di invalidità civile è possibile cumulare l’importo spettante con pensione previdenziale da lavoro?
E’ bene partire con un distinguo: la pensione di invalidità civile riconosciuta agli invalidi al 100% è diversa dall’assegno mensile di invalidità erogato agli invalidi con percentuale compresa tra il 74 ed il 99%. Sia per i limiti di reddito per il diritto che per la compatibilità con altri redditi.
Indaghiamo sulla questione rispondendo alla domanda di una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buon giorno io percepisco pensione da lavoro 1080 più 287 pensione di invalidita 100
% ho fatto tutte le visite in commissione non ho aumentato il mio reddito tutto è rimasto invariato.
Ho 64 anni e mi sono vista togliere la pensione di invalidità. Informo con mail la Inps che risponde che ho superato il reddito. A Padova sono stati hackerati i computer ed ho trovato difficoltà anche con vaccinazione perché ii mio cod fiscale non era più abbinato al nome..può essere un collegamento visto che da giugno 2020 ho spostato la residenza a Vicenza. Resto in attesa se potete.tutto questo mi produce ansia e non sono riuscita nemmeno a godermi le festività distinti saluti”.
Pensione invalidità e da lavoro: il cumulo
La pensione di invalidità civile viene erogata agli invalidi civili totali (100% di invalidità) che rispettino determinati limiti di reddito annuo. Il beneficio spetta a soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 67 anni di età.
Come detto per avere diritto alla pensione di invalidità è necessario rispettare determinati limiti di reddito personale che, per il 2021, non deve superare i 16982,49 euro annui. Per la determinazione del reddito si deve tenere conto di tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
A differenza di quello che accade con l’assegno mensile di invalidità (invalidi 74-99%), la pensione di invalidità è compatibile con altre prestazioni erogate con la previdenza obbligatoria (quindi con la pensione diretta, ad esempio) e con l’attività lavorativa a patto che si resti nel limite di reddito sopra citato. Ma solo fino al compimento dei 67 anni.
Lei afferma di percepire una pensione di 1080 euro, suppongo che si riferisca all’importo netto che percepisce. Ma i redditi che rilevano al diritto della pensione di invalidità sono quelli imponibili all’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Di fatto, quindi, il suo reddito imponibile non è di 14040 euro l’anno (1080 per 13 mensilità) ma di 14040 a cui sommare il 23% di IRPEF e le addizionali comunali e regionali e a cui sottrarre la detrazione da pensione spettante.
Il reddito imponibile lordo, di fatto supera i 17270 euro l’anno ma al netto delle detrazioni sicuramente resta al di sotto del limite imposto per avere diritto alla pensione di invalidità. Questo a patto che non abbia altri redditi, oltre quello di pensione.
A stabilirlo e ribadirlo l’ordinanza numero 30567 del 22 novembre 2019 con la quale la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla composizione del reddito annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile.
Le consiglio, quindi, di rivolgersi ad un patronato per presentare ricorso all’INPS per la revoca della sua pensione di invalidità e cercare di capire come muoversi al riguardo.
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