Pensione, quando il lavoro prima dei 18 anni vale di più?

Lorenzo Rubini

30 Gennaio 2022 - 19:02

In alcuni casi il lavoro svolto prima della maggiore età viene considerato, a livello contributiva, con valenza più alta.

Pensione, quando il lavoro prima dei 18 anni vale di più?

E’ vero che il lavoro precoce vale di più? L’attività lavorativa svolta prima del compimento dei 18 anni, in alcuni casi, da diritto ad una contribuzione maggiorata del 50% e questo significa che per ogni anno di lavoro effettivamente svolto vengono riconosciuti 1,5 anni di contributi. Ma attenzione, non vale per tutti i i lavoratori.

Rispondiamo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:

“Buongiorno,
Se ho iniziato a lavorare a 16 anni e ho lavorato e versato per 3 anni recupero 1 anno e mezzo corretto? Quindi 4,5? Devo fare domanda? Grazie”.

Contributi per lavoratori precoci

Il beneficio che lei cita non è riconosciuto indistintamente a tutti i lavoratori che hanno svolto lavoro precoce e non si riferisce neanche al lavoro svolto prima del compimento dei 19 anni di età. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quali sono i benefici riconosciuti ai lavoratori che hanno iniziato la propria attività prima del compimento dei 18 anni.

Per la generalità dei lavoratori precoci è prevista la possibilità di accesso alla cosiddetta quota 41 che permette il pensionamento al raggiungimento dei 41 anni anni di contributi a tutti quei lavoratori che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età e che rientrano in uno dei profili di tutela previsti dalla normativa. Questo beneficio, ed è bene sottolinearlo, è aperto solo a coloro che ricadono nel calcolo misto della pensione. ne sono esclusi, quindi, i lavoratori che ricadono nel contributivo puro.

La norma che lei cita, invece, è prevista dall’articolo 1, comma 7 della legge 335 del 1995. La legge prevede che “Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita’ contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’eta’ di 57 anni, in presenza di eta’ anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita’ non concorrono le anzianita’ derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta’ e’ moltiplicata per 1,5.”.

Pertanto solo a chi ricade nel sistema contributivo puro (o tutti i contributi versati a partire dal 1996 o computo in gestione separata INPS) gli anni di contributi versati prima del compimento dei 18 anni sono considerati una volta e mezza. Per concludere, se lei ha lavorato come precoce a partire dal 1996 o ha effettuato un computo in gestione separata solo gli anni di lavoro svolti prima del compimento dei 18 anni possono essere considerati 1,5 volte, se, invece, ricade nel sistema misto non rientra nel beneficio.

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