Pensioni: ricalcolo dell’INPS per gli assegni dei militari che hanno maturato al 31 dicembre 1995 tra i 15 ai 18 anni di contributi nel sistema retributivo. Vediamo come avviene il riesame.
Pensioni: parte il ricalcolo dell’INPS con la domanda di riesame da presentare in seguito alla sentenza della Corte dei Conti n.1 del 2021.
La questione del ricalcolo delle pensioni riguarda i militari e l’INPS ne torna a parlare, fornendo indicazioni per operare in merito, con la circolare n. 107 del 14 luglio 2021.
Con la sentenza n. 1 del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno fornito una soluzione per risolvere i quesiti relativi al calcolo della pensione per il personale del comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), enunciando alcuni principi di diritto. Il calcolo in questione è quello previsto dall’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Come ricorda l’INPS nel messaggio la Corte si è espressa nei confronti di alcuni quesiti che riguardano l’aliquota di rendimento da riconoscere nel calcolo della pensione in riferimento alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a determinate condizioni.
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti del ricalcolo delle pensioni e come avviene il riesame secondo le istruzioni dell’INPS per ottenere gli arretrati.
Pensioni, ecco a chi spetta il ricalcolo INPS dell’assegno con arretrati
Per le pensioni dei militari il ricalcolo dell’assegno si applica partendo dai due quesiti su cui la Corte dei Conti si è pronunciata.
I quesiti presi in considerazione dalla Corte, come abbiamo accennato, riguardano l’aliquota di rendimento per il calcolo delle pensioni di coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi e che al 31 dicembre 1995 (ultimo anno di retributivo prima del passaggio al contributivo e quindi al regime misto) vantavano:
- tra i 15 e i 18 anni di contributi;
- meno di 15 anni di contributi.
La Corte dei Conti pronunciandosi ha stabilito:
- per coloro che hanno tra i 15 e i 18 anni di contributi la Corte dei Conti ha stabilito che la “quota retributiva” della pensione da liquidare con il sistema “misto" deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo;
- per coloro che hanno meno di 15 anni di contributi “tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”. La Corte ha specificato così che “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Per comprendere i termini di questa sentenza ricordiamo che l’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”
Con la circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce nel dettaglio le prime istruzioni relative all’applicazione del suddetto articolo per le pensioni dei militari con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per coloro che al 31 dicembre 1995 vantavano tra i 15 e i 18 anni di contributi. Con successiva circolare fornirà istruzioni per coloro che vantano a quella data meno di 15 anni.
Specifica l’INPS, prima di spiegare come procedere al ricalcolo e in particolare quindi al riesame delle pensioni, che “i principi espressi nella sentenza in esame non riguardano coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.”
Pensioni: come chiedere il riesame per gli arretrati
L’INPS procede così a fornire istruzioni per il ricalcolo delle pensioni dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano tra i 15 e i 18 anni di contributi maturati in regime retributivo quindi.
L’INPS specifica che procederà al riesame d’ufficio delle pensioni del personale in oggetto, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% e precisa che il ricalcolo della pensione non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.
Coloro ai quali la pensione verrà ricalcolata si vedranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e “gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.”
Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo della circolare dell’INPS per il ricalcolo delle pensioni dei militari tra 15 e 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che alleghiamo di seguito.
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