Avvocati arbitri: arriva la riduzione del compenso del 30%. E’quanto previsto dal nuovo Regolamento pubblicato sulla G.U. Ecco i dettagli e la motivazione della riduzione della parcella.
Avvocati arbitri: arriva la riduzione del compenso. Quali sono le ragioni?
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il Decreto 12 aprile 2016, n. 62 con il quale il Ministero di Giustizia adotta il “Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché i criteri per l’assegnazione degli arbitrati” in attuazione di quanto previsto nel Decreto legge n. 132/2014 contenente misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Avvocati arbitri: compensi ridotti del 30%
Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 2 luglio 2016, prevede all’art. 3 che i parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri siano ridotti del 30%. Il motivo di questa riduzione risiede nella volontà ministeriale di incentivare l’uso dell’arbitrato da parte dei cittadini e deflazionare il ricorso ai tribunali.
Ne consegue che l’avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di arbitro, avrà una riduzione nella liquidazione del proprio compenso professionale.
Quali sono i requisiti per svolgere il ruolo di avvocato arbitro?
L’avvocato che intende svolgere il ruolo di arbitro deve rendere una dichiarazione di disponibilità :
- indicando l’area professionale di riferimento;
- e documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianità e onorabilità richiesti dalla legge.
Tale disponibilità è sempre revocabile, specialmente se vengono meno i requisiti suddetti, dato che l’avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di riferimento il venir meno dei requisiti di onorabilità.
Avvocati: elenco degli arbitri
Nel nuovo Regolamento poi viene disciplinato anche l’elenco degli arbitri.
Spetta al Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati tenere e aggiornare l’elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti.
Il Regolamento prevede poi che l’avvocato iscritto nell’elenco possa chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all’area professionale di riferimento.
Quali sono i criteri di assegnazione?
Come previsto dall’art. 5, i criteri di assegnazione dell’arbitrato con la designazione dell’arbitro e la rotazione nell’assegnazione degli incarichi, all’interno dell’area professionale di riferimento, è operata in via automatica dai sistemi informatizzati di cui è fornito il Consiglio dell’ordine.
Una volta ricevuti gli atti, sarà il Presidente ad individuare le ragioni del contendere e l’oggetto della controversia, stabilendo l’area professionale di riferimento.
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