Protesta dei portuali di Trieste: lo sciopero è legittimo?

Francesco Piacentini

15 Ottobre 2021 - 12:46

Le ragioni della protesta ruotano intorno al nuovo obbligo di green pass in vigore a partire da oggi. Lo sciopero è stato proclamato dal 15 al 20 ottobre, ma è legittimo?

Protesta dei portuali di Trieste: lo sciopero è legittimo?

La protesta dei portuali di Trieste, da giorni, agita Palazzo Chigi, per le conseguenze economiche e commerciali connesse al blocco di un porto che, come riporta l’ISTAT, nel 2020 ha lavorato più di 54 milioni di tonnellate di merci e rappresenta il primo porto italiano per passaggio di “Rinfuse Liquid”, ossia di petrolio.

Le ragioni della protesta, è noto, ruotano tutte attorno all’obbligo di Green Pass, deciso dal Governo con il decreto legge n. 127/2021 e che scatta da oggi.

«Tale strumento», ha affermato Stefano Puzzer, leader del Coordinamento dei lavoratori del porto (Cldt) – sindacato autonomo vicino all’USB più rappresentativo dei sindacati confederali – «equivarrebbe ad uno strumento anticostituzionale e discriminatorio tra cittadini».

Lo sciopero però è stato dichiarato illegittimo. Andiamo ad analizzare dal punto di vista giuridico quello che sta accadendo con la protesta dei portuali di Trieste.

Protesta dei portuali di Trieste: gli ultimi aggiornamenti

I portuali di Trieste hanno proclamato lo sciopero dal 15 al 20 ottobre, paventando un «blocco a oltranza» delle attività, ma fin dalle prime ore del mattino questo è stato “trasformato” in presidio davanti ai varchi del porto dove, ormai, i lavoratori si confondono con i No Green Pass, nel frattempo giunti a sostenere le ragioni del blocco.

L’accesso fino a questo momento è consentito ai lavoratori che vogliano lavorare, ma i camion che arrivano da oltre confine, scoraggiati dalla folla, tornano indietro.

Il porto, secondo il Presidente della Regione Fedriga, continuerebbe a funzionare ma a regime ridotto.

Il potere contrattuale dei lavoratori

Quello di Trieste è un porto nel quale i lavoratori – a differenza di molti altri settori – hanno un potere contrattuale di tutto rispetto, connesso, oltre che ad alti tassi di sindacalizzazione, anche ai meccanismi di partecipazione di lavoratori e sindacati al sistema delle assunzioni.

Basti pensare che l’Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste affianca al proprio Consiglio di Amministrazione un Comitato dei Garanti di tre membri, espressione dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale, delle Associazioni di Categoria e, soprattutto, delle organizzazioni Sindacali. Tale Comitato, che partecipa di diritto alle sedute del C.d.A., ha rilevanti poteri di indirizzo e controllo, in merito alla gestione dell’Agenzia.

Lo sciopero è legittimo?

No. Lo sciopero proclamato dalla Federazione italiana sindacati intercategoriali e dalla Confederazione sindacati autonomi federati (a cui aderiscono anche i portuali) dal 15 al 20 ottobre, è stato dichiarato illegittimo da Giuseppe Santoro Passarelli, Presidente della Commissione dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In apposito comunicato al Ministero dell’Interno, la Commissione, esprimendo “particolare preoccupazione” per gli eventi, ha fatto presente che la proclamazione dello sciopero dei portuali non ha rispettato il termine di «preavviso minimo» di 10 giorni richiesto dalla legge 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui l’attività dei porti) e viola la disciplina sulla cd. «rarefazione» degli scioperi, in base alla quale, nei servizi pubblici essenziali:

  • si devono adottare le norme degli accordi o contratti collettivi finalizzate a garantire la non interruzione totale del servizio;
  • qualora non si vogliano applicare le disposizioni del contratto collettivo di riferimento, devono essere attivati comunque dei meccanismi di mediazione e conciliazione con diverse autorità pubbliche: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si protesta in nome di una Costituzione calpestata

Il leader dei portuali di Trieste, come detto all’inizio, ha invocato l’incostituzionalità del Green Pass a giustificazione primaria dell’agitazione.

La Commissione di Garanzia del Prof. Santoro-Passarelli, tuttavia, in incipit di comunicato precisa che non possono essere ravvisati i presupposti dell’applicazione dell’articolo 2, comma 7 della legge 146/1990, in virtù del quale le disposizioni su preavviso minimo, indicazione della durata dello sciopero e conciliazione obbligatoria non si applicano « nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori ».

Ne è conseguito l’invito alla Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani a revocare lo sciopero.

La protesta dei portuali di Trieste, in altre parole, per la Commissione di garanzia non rientra tra le forme di sciopero a salvaguardia dell’ordine costituzionale.

Green pass e Costituzione

Argomento principe dei No green pass (ma anche dei No Vax) è la contrarietà di tale strumento di «selezione» a principi e diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione.

In particolare, entrerebbero in gioco un principio e un diritto, ugualmente «calpestati» dall’introduzione dell’obbligo di green pass:

  • il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, dal momento che il green pass discriminerebbe tra cittadini vaccinati e cittadini non vaccinati, ledendo un altro diritto fondamentale, come è il diritto al lavoro;
  • il diritto alla salute e al rifiuto dei trattamenti sanitari - in quanto rientranti nel più ampio diritto al rispetto della persona umana - che non può essere «superato» se non per legge (articolo 32, primo e secondo comma della Costituzione).

Green pass e principio di uguaglianza

Quanto al principio di uguaglianza la Corte costituzionale, in numerose sentenze, ha chiarito che per esserci una sua violazione, la legge, senza un ragionevole motivo", deve applicare un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni (sentenza n. 15 del 1960), “poiché l’art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli” (sentenza n. 96 del 1980).

Ne discende che “ si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche ” (sentenza n. 340 del 2004).

Dalla lettura di tali passi, risulta evidente come il green pass non è discriminatorio tra cittadini, poiché tratta in maniera diseguale persone che sono in una condizione diseguale.

Dal momento che lo Stato ha reso gratuito il vaccino, ciascun cittadino è stato messo nella libera condizione di vaccinarsi.

Chi ha deciso di non vaccinarsi, lo ha fatto appellandosi alle più disparate ragioni: culturali, morali, sociali, sanitarie, politiche. Tutte ragioni protette astrattamente dall’ordinamento, che «retrocedono», tuttavia, davanti al dovere dello Stato, sì, di proteggere la libertà di chi non vuole sottoporsi a un trattamento sanitario che aumenta il livello di salute generale, ma solo fintanto che - in un giudizio di bilanciamento, proporzionalità e ragionevolezza tra principi e valori costituzionali - quella libertà al rifiuto non metta a repentaglio altre libertà e diritti fondamentali riconosciute indiscriminatamente a tutti, da tutelare a livello collettivo, protette da uno strumento (il vaccino) riconosciuto dalla comunità scientifica, nazionale e internazionale, quale presidio privilegiato contro un virus insidiosissimo e, in taluni casi, letale.

Green pass e diritto alla salute

Vero è che l’articolo 32 della Costituzione riconosce il diritto di ognuno alla salute, diritto dal quale discende anche la libertà di non sottoporsi o ricevere un trattamento quando non si presti il consenso e a meno che esso non sia imposto per legge.

Ma altrettanto vero è che l’interesse pubblico protetto da tale norma è la salute collettiva, cioè dell’intera comunità di persone che popola la nostra società.

Quando in ballo c’è il bene-salute collettiva, uno Stato, affermano i giudici, non può consentire a un singolo o a un gruppo ristretto di individui di farla anche solo vacillare, fosse anche in astratto: perché - per quanto la nostra Carta Costituzionale preveda una serie di diritti che si caratterizzano per una possibile comprimibilità nell’ipotesi in cui si scontrano con altri diritti ugualmente riconosciuti e tutelati (diritto di proprietà, domicilio, libertà nelle sue diverse forme, ecc.),- l’unico diritto che non accetta contemperamenti o compressioni di sorta è il diritto alla vita e quindi alla salute (cfr. quanto affermato dal GIP del Tribunale di Taranto, nel decreto di sequestro preventivo 25 luglio 2012, n. 5488/10 dell’ILVA)

Lo strumento del vaccino, secondo la comunità scientifica nazionale e internazionale, aumenta il livello di salute collettiva.

Non perseguire livelli sempre maggiori di protezione, vorrebbe dire, per lo Stato, abdicare al suo ruolo di custode della salute e della libertà fondamentali di tutti i cittadini. Nessuno escluso.

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