Reddito di Cittadinanza: i ritardi del Ministero del Lavoro nell’approvare i decreti attuativi previsti dalla normativa penalizzano la misura.
Spesso si sente dire che il Reddito di Cittadinanza non ha funzionato in quanto i risultati ottenuti in merito al ricollocamento dei beneficiari sono stati inferiori alle attese. Si dà la colpa ai Navigator, ai Centri per l’Impiego, persino agli stessi beneficiari: quel che non si dice, però, è che da parte del Ministero del Lavoro ci sono state diverse mancanze in quanto dopo due anni dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza non sono stati approvati tutti i decreti attuativi previsti dal decreto 4/2019 (poi convertito dalla legge 26 del 2019).
Nel dettaglio, i decreti attuativi intervengono dopo l’attività governativa e parlamentare, in quanto è con questi che vengono definiti gli aspetti pratici, burocratici e tecnici necessari per applicare e implementare le leggi. L’applicazione dei decreti attuativi è demandata ai Ministeri competenti; nel caso del Reddito di Cittadinanza, quindi, doveva essere perlopiù il Ministero del Lavoro ad occuparsene.
Dopo circa due anni dall’approvazione del decreto 4/2019 con il quale è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, però, mancano all’appello ancora sette decreti attuativi, di cui alcuni di vitale importanza ai fini del funzionamento della misura.
Il percorso di riforma dei servizi pubblici per il lavoro annunciato con il Reddito di Cittadinanza, quindi, non è ancora a regime: la colpa non è dei soggetti che ne fanno parte, bensì di coloro che avrebbero dovuto implementare la norma approvando i decreti attuativi richiesti.
Reddito di Cittadinanza: quali sono i decreti attuativi mancanti
Prima di pensare ad un’eventuale riforma del Reddito di Cittadinanza e della politica attiva ad esso collegata, bisognerebbe procedere alla piena attuazione della norma approvando tutti i decreti attesi da circa due anni.
Una situazione di cui il nuovo Ministro del Lavoro dovrà prendere atto, riprendendo il lavoro laddove lasciato dal suo predecessore. Sono diversi, infatti, i decreti attuativi ancora mancanti.
Il Comitato tecnico scientifico
Ad esempio, non è ancora operativo il Comitato tecnico scientifico che avrebbe dovuto valutare l’efficacia del Reddito di Cittadinanza, come previsto dall’articolo 10, comma I bis, del decreto 4/2019. Un provvedimento per cui, secondo quanto spiegato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato predisposto lo schema di decreto che tuttavia non è stato ancora condiviso con gli Uffici di diretta collaborazione.
Non esiste, quindi, un organo preposto in grado di rispondere alla domanda su qual è stato l’effetto del Reddito di Cittadinanza, in quanto non esistono valutazioni e non si hanno notizie in merito alla loro preparazione.
Il Comitato di regia
Ma non è il solo a mancare all’appello: non sono state ancora approvate, infatti, le modalità operative della Cabina di regia costituita al fine di agevolare l’attuazione del Reddito di Cittadinanza. In realtà, su questo decreto attuativo l’iter dovrebbe essere ormai vicino a conclusione: sono state, infatti, acquisite le designazioni da parte degli Organismi competenti e la composizione della cabina di regia è già stata definita con il decreto del Ministero del Lavoro 134/2019.
Le modalità di erogazione del RdC
E fa riflettere il fatto che ancora oggi manchi il decreto con il quale dovrebbero essere definite le “modalità di erogazione del RdC” (come richiesto dall’articolo 3, comma 7, del decreto 4/2019). Un decreto attuativo che comunque non ha bloccato l’erogazione del beneficio, ma che comunque ha impedito - ad oggi - di stabilire quali sono le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne.
Il Patto di Lavoro
E ancora: mancano gli “indirizzi e i modelli nazionali” per la redazione del Patto per il Lavoro (articolo 4, comma 7). I Centri per l’Impiego, infatti, ancora oggi fanno firmare il Patto di Servizio come predisposto dal d.lgs 150/2015 ai beneficiari del RdC sottoposti alla condizionalità. Non esiste, quindi, quello che negli intenti del legislatore sarebbe dovuto essere il documento con cui si dà ufficialmente avvio al percorso di ricollocamento.
E ciò ha ripercussioni anche sulla cosiddetta offerta di lavoro congrua.
Sgravi contributivi per chi assume un beneficiario del RdC
Mancano anche le “Modalità di determinazione della contribuzione versata all’INPS dal Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, per i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa” e - ben più grave - anche quello concernente le modalità di accesso al credito di imposta che viene riconosciuto al datore di lavoro che assume beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Ad oggi, quindi, i datori di lavoro non hanno indicazione rispetto a come fare per beneficiare degli sgravi previsti per le assunzioni dei percettori del RdC.
Contributo per i lavoratori autonomi
Non ci sono modalità operative per beneficiare del cosiddetto “anticipo del Reddito di Cittadinanza” per quei percettori che - entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC - avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. A questi, infatti, la legge riconosce un’indennità una tantum addizionale pari a sei mensilità del RdC (nel limite di 780 euro).
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