Reddito di Cittadinanza: con il rinnovo cambia l’importo?

Antonio Cosenza

14/09/2020

Reddito di Cittadinanza: il rinnovo - salvo in determinate circostanze - non dà luogo al ricalcolo dell’importo del sostegno economico.

Reddito di Cittadinanza: con il rinnovo cambia l’importo?

Reddito di Cittadinanza: è tempo di rinnovo per coloro che percepiscono il beneficio da ormai 18 mensilità. Per questi - ossia per chi ha fatto domanda nel marzo del 2019 - settembre sarà l’ultimo mese in cui il sostegno economico verrà pagato e solo dopo una nuova domanda ne riprenderà l’erogazione per un massimo però di altre 18 mensilità.

A tal proposito, chi in questi mesi ha preso un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore rispetto alle attese spera che con la domanda di rinnovo ci possa essere un ricalcolo, così da percepire un assegno più in linea con le proprie esigenze.

Va detto, però, che in realtà - eccetto che per alcuni casi specifici - la richiesta di rinnovo del Reddito di Cittadinanza non dà luogo al ricalcolo del beneficio: vediamo perché.

Reddito di Cittadinanza: cosa serve per la domanda di rinnovo

Si presume che coloro che ad ottobre, quindi un mese dopo dalla sospensione del beneficio, faranno una nuova domanda così da dar luogo al rinnovo del Reddito di Cittadinanza siano ancora in possesso dei requisiti patrimoniali e reddituali previsti dalla normativa.

D’altronde, per la domanda di rinnovo va presentato lo stesso ISEE richiesto a gennaio scorso per sbloccare i pagamenti per le mensilità da febbraio in poi; se quindi il Reddito di Cittadinanza continua ad essere erogato vuol dire che l’interessato è ancora in possesso dei requisiti economici necessari per godere del sostegno economico.

In assenza di comunicazioni successive al rilascio dell’ISEE 2020, quindi, non c’è motivo per cui il nucleo familiare non ottenga il via libera alla richiesta di rinnovo.

Semmai ci potrebbe essere il rischio che un superamento delle soglie venga certificato con l’ISEE 2021, il quale dovrà essere richiesto entro la fine di gennaio così da poter continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza anche per le mensilità successive.

Ricordiamo che qualsiasi variazione del reddito, o dei patrimoni, del nucleo familiare nel periodo di fruizione del Reddito di Cittadinanza deve essere comunicata utilizzando il modulo SR181 (per le variazioni del nucleo familiare, invece, è sufficiente un nuovo ISEE). In caso di modifica dei redditi rispetto a quanto indicato nell’ISEE, quindi, ci dovrebbe essere stata già la comunicazione all’Istituto, con l’INPS che avrà già effettuato una nuova valutazione per verificare il mantenimento dei requisiti previsti.

Riassumendo: coloro che oggi percepiscono regolarmente il Reddito di Cittadinanza non dovrebbero avere problemi nell’ottenere il rinnovo dello stesso.

Reddito di Cittadinanza: nessun ricalcolo con la nuova domanda

Tuttavia, visto quanto appena detto, è bene sottolineare che, nonostante la nuova domanda, non è previsto un ricalcolo del beneficio. Questo perché i redditi e i patrimoni su cui verrà calcolata l’integrazione del reddito familiare sono gli stessi di quelli presi in considerazione per la diciottesima, nonché ultima, mensilità erogata nel primo periodo di fruizione.

Di conseguenza non c’è motivo per cui l’importo del Reddito di Cittadinanza debba cambiare con il rinnovo; semmai differenze ci potrebbero essere per quei nuclei familiari che durante il mese di sospensione del beneficio subiscono variazioni nella composizione e che per questo motivo avranno bisogno di presentare un nuovo ISEE contestualmente al rinnovo.

Chi invece ha trovato lavoro durante il mese di sospensione ne dovrà dare comunicazione nel modulo di domanda, compilando il quadro E e allegando il modello SR182. In tal caso è molto probabile che il ricalcolo ci sia, con il sostegno che dovrebbe essere più basso rispetto a quanto percepito con la diciottesima mensilità erogata.

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