Il decreto del Mef sul registro degli operatori in criptovalute è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di cosa si tratta e quali obblighi comporta?
Lo scorso 17 febbraio il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con il quale si istituisce il c.d. registro degli operatori in criptovalute, che conterrà tutti i dati degli operatori italiani ed esteri che offrono prodotti e servizi aventi in oggetto le valute digitali.
Il decreto istituisce, inoltre, un’anagrafe per gli utenti che eseguono operazioni di compravendita su Bitcoin e gli altri crypto asset, nella quale saranno indicati gli importi trasferiti da e verso le piattaforme gestite dagli operatori e il numero di transazioni eseguite durante ogni trimestre.
Registro degli operatori in criptovalute: la guida
Cos’è il registro degli operatori in criptovalute e come funziona
Grazie al suo decreto, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito un registro al quale dovranno essere iscritti tutti i soggetti che offrono servizi aventi in oggetto la negoziazione e la gestione delle criptovalute. In parole povere, tutte le società che amministrano gli exchange centralizzati, come per esempio Binance o Coinbase, e i gestori dei crypto wallet, siano quest’ultimi online, software desktop o hardware, dovranno iscriversi al registro per poter operare sul territorio italiano, in caso contrario saranno ritenuti abusivi e sanzionati in base alla normativa vigente.
All’interno del decreto è contenuta un’importante definizione delle «valute digitali», che sono:
“la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità d’investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Il registro non fa distinzioni tra le società italiane e quelle estere, e il suo contenuto sarà gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), sarà accessibile da parte della Guardia di Finanza e altre forze dell’ordine per condurre indagini e accertamenti; si ricorda che per anni alcuni utenti hanno sfruttato gli exchange per eludere i controlli delle autorità in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento ad attività criminali e/o terroristiche. In Italia il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 aveva già assoggettato queste piattaforme alle normative antiriciclaggio, ma i suoi effetti erano limitati alla sola conversione di crypto in valuta fiat.
La sezione speciale del Registro dei Cambiavalute sarà operativa entro il 18 maggio, vale a dire entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Quali soggetti devono iscriversi?
Come si legge nell’allegato 2 del decreto del Mef, sono obbligati all’iscrizione nel registro tutti gli operatori che offrono:
- servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di criptovalute e/o alla loro conversione in valute aventi corso legale;
- servizi che permettono la conversione in valuta avente corso legale di altre rappresentazioni digitali di valore;
- servizi di emissione od offerta di valute digitali;
- servizi trasferimento e compensazione in valute digitali;
- ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di valute digitali;
- servizi per la custodia di valute digitali.
L’articolo 3 del decreto ricorda, inoltre, quali sono i requisiti che le aziende o i liberi professionisti che offrono servizi di trading o custodia delle crypto devono possedere ai fini d’iscrizione.
Comunicazione telematica OAM operatori: elementi richiesti
Il decreto prevede una differenziazione, nella documentazione richiesta, tra le persone fisiche e tutte le altre. In particolare alle persone fisiche è richiesto:
- Nome e cognome;
- Luogo e la data di nascita;
- La cittadinanza;
- Codice fiscale (ove assegnato);
- Gli estremi del documento di riconoscimento;
- La propria residenza anagrafica;
- Il domicilio (se diverso dalla residenza);
- Un indirizzo PEC, funzionale alle comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- La tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi per la gestione dei wallet di criptovalute;
- L’indicazione della tipologia di servizio prestato (tra quelli presenti nell’allegato 2 del decreto);
- Le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo delle sedi fisiche di operatività, inclusi gli eventuali sportelli automatici (ATM);
- Il portale web mediante il quale si svolge il servizio, qualora l’operatore svolga la sua attività online.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, sono tenuti a presentare questo tipo di documentazione:
- La denominazione sociale;
- La natura giuridica del soggetto;
- Il codice fiscale o la partita IVA (ove assegnato);
- La sede legale;
- La sede amministrativa (se diversa dalla sede legale);
- La sede stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, se si tratta di società con sede legale in un Paese Ue;
- Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (ove assegnato), e gli estremi del documento d’identificazione del legale rappresentante;
- Un indirizzo PEC funzionale alle comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- La tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi per la gestione dei portafogli di criptovalute;
- L’indicazione della tipologia di servizio prestato (tra quelli presenti nell’allegato 2 del decreto);
- Le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo delle sedi fisiche di operatività, inclusi gli eventuali sportelli automatici (ATM);
- Il portale web mediante il quale si svolge il servizio, qualora l’operatore svolga la sua attività online.
Comunicazione telematica OAM clienti: elementi richiesti
Come riportato dall’allegato 1 del decreto ministeriale, i prestatori di servizi relativi alla negoziazione e/o alla custodia di criptovalute devono trasmettere all’OAM, sempre per via telematica, i dati inerenti le operazioni effettuate all’interno dei confini italiani e quelli riguardanti la clientela. Pertanto, sarà obbligatorio comunicare:
- Nome e cognome;
- Luogo e data di nascita;
- Indirizzo di residenza;
- Codice fiscale;
- Numero di Partita IVA (ove assegnato);
- Estremi del documento d’identificazione.
Sono richiesti anche una serie di dati riguardanti l’operatività complessiva di ogni cliente, quali:
- Controvalore in euro del saldo totale delle valute digitali e delle valute fiat riferibili al cliente. L’importo deve riferirsi alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
- Numero e controvalore complessivo in euro delle operazioni di conversione da valuta fiat a valuta digitali, e da valuta digitale a valuta fiat. Anche in questo caso la data di riferimento è l’ultimo giorno del trimestre in oggetto;
- Numero delle operazioni di conversione tra valute digitali;
- Numero delle operazioni di trasferimento di valute digitali in uscita e in ingresso da e verso il prestatore di servizi di trading e/o custodia;
- Numero e controvalore in euro dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta fiat in uscita e in ingresso da e verso il prestatore di servizi di trading e/o custodia. È richiesta la suddivisione per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili, e anche in questo caso le somme devono essere calcolate alla data dell’ultimo giorno del trimestre in oggetto.
La comunicazione all’OAM deve avvenire con cadenza trimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se, per esempio, l’operatore deve comunicare i dati relativi al primo trimestre dell’anno, l’ultimo giorno disponibile per la trasmissione delle informazioni sarà il 15 aprile.
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