Riforma del fallimento: in vigore il nuovo albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori

Isabella Policarpio

20/03/2019

Dal 16 marzo 2019 è in vigore il nuovo albo per curatori, commissari giudiziali o liquidatori. I requisiti d’iscrizione.

Riforma del fallimento: in  vigore il nuovo albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori

A partire dal 16 marzo 2019 entra in vigore il nuovo albo per i curatori, commissari giudiziali o liquidatori previsto dal novello Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La disciplina dell’albo è contenuta nel D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019).

Per accedere all’albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori sono necessari requisiti di onorabilità, professionalità nonché il possesso di una formazione specifica; in ogni caso, per il primo popolamento dell’albo basta fornire documentazione di aver svolto negli ultimi 4 anni la funzione di curatore fallimentare, commissario o liquidatore.

L’albo viene istituito presso il Ministero della Giustizia che ne esercita anche la vigilanza. Possono iscriversi sia soggetti singoli che in forma associata o societaria che saranno chiamati a svolgere la funzione di curatore, commissario giudiziale o liquidatore su incarico del Tribunale.

Nuovo albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori: chi può iscriversi?

Ai sensi del D.lgs. n. 14 del 12/01/2019 possono iscriversi all’albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori i seguenti soggetti:

  • gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli studi professionali associati o società tra professionisti, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro (all’atto dell’accettazione dell’incarico deve essere designato un responsabile unico della procedura);
  • chi ha svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di possedere capacità imprenditoriali.

Il nuovo albo prevede anche il requisito di una formazione specifica. Precisamente:

  • la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti presso le Università (ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), di durata non inferiore a 200 ore, in materia di crisi d’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi devono riguardare i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dalle camere di commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai in convenzione con università pubbliche o private;
  • lo svolgimento di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a 6 mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
  • lo svolgimento di uno specifico aggiornamento biennale (di durata non inferiore a 40 ore) nell’ambito della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso gli ordini professionali o presso un’università pubblica o privata.

Nuovo albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori: i requisiti

Il D.lgs n. 14 del 12/01/2019 prevede che chi vuole iscriversi all’albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori deve:

  • non versare in condizioni di ineleggibilità o decadenza, come previsto dall’articolo 2382 del Codice Civile;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria;
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
    Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
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