Alcuni infermieri hanno adito il tribunale di Torino per ottenere la liquidazione del riposo compensativo nella giornata di sabato. Il caso è arrivato fino alla Corte di Cassazione. Ecco la decisione.
Il sabato è un giorno feriale o festivo?
Questa la domanda di alcuni infermieri di Torino, che si sono interrogati sulla qualificazione (e quindi retribuzione) del sabato, ai fini della liquidazione del c.d riposo compensativo.
Infatti, quando la distribuzione dell’orario di lavoro si basa su cinque turni settimanali, può accadere che la giornata di sabato divenga un normale giorno di lavoro, con il conseguente spostamento della giornata di riposo non lavorativa ad un giorno della settimana.
In questi casi, l’infermiere ha diritto all’indennità di turno? La questione è articolata, e su di essa si è espressa anche la Corte di Cassazione. Cerchiamo di rispondere alla domanda approfondendo la questione del merito.
Il caso
Un gruppo di infermieri di Torino, turnisti presso la ASL, ha adito il giudice di merito per chiedere che la giornata di sabato (cioè di riposo compensativo non lavorato) gli fosse retribuita con l’inclusione dell’indennità giornaliera prevista per tutti i lavoratori turnisti.
Infatti, l’indennità giornaliera spetta per effetto dell’articolazione dei turni di lavoro sul 5 giorni della settimana. Gli infermieri ricorrenti in giudizio avevano un orario di lavoro spalmato su 3 turni di 8 ore ciascuno, per 5 giorni alla settimana.
Il tribunale di Torino aveva accolto la richiesta degli infermieri, ritenendo opportuna l’indennità giornaliera ex articolo 44 del CCNL del settore, in relazione al sesto giorno della settimana non lavorato.
Tuttavia, l’Azienda Ospedaliera soccombente in giudizio, si era opposta alla decisione rivolgendosi alla Corte d’Appello di Torino, la quale, però, aveva dato conferma alla decisione presa in primo grado.
L’intervento della Corte di Cassazione
La questione non si è fermata qui, infatti anche la Corte di Cassazione si è espressa sul diritto o meno degli infermieri a percepire l’indennità giornaliera per il sesto giorno non lavorato.
I giudici della Cassazione hanno innanzitutto richiamato la normativa nazionale che disciplina le aziende sanitarie locali. In pratica, in base al contratto collettivo della sanità, l’orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore, le quali sono articolate in 5 giornate lavorative (fatte salve particolari esigenze di continuità).
Quindi, sia nel comparto della sanità che nelle aziende ospedaliere dove sono impiegati gli infermieri che hanno proposto il ricorso, il normale orario di lavoro è di 36 ore a settimana, tranne per i turnisti. Ne deriva che i turnisti hanno diritto a recuperare le ore settimanali prestate in più, ovvero il riposo compensativo, che, in alcuni casi, può coincidere con il sabato.
La Corte di Cassazione ha respinto la decisione della Corte d’Appello territoriale, perché ha ritenuto non idonea la qualificazione del sabato non lavorato come una giornata di riposo compensativo in quanto contrario a quanto previsto nel CCNL.
Infatti la normativa collettiva precisa che questa indennità non possa essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio.
Il riposo compensativo
Alla luce di quanto esposto, appare necessario fare chiarezza sulla natura e sulla disciplina normativa del c.d. riposo compensativo. In poche parole, esso è un riposo utile a “compensare” una prestazione lavorativa superiore a quella ordinaria (in termini di ore) ed è retribuita secondo le modalità del CCNL.
Il riposo compensativo matura quando il dipendente non ha usufruito della giornata di riposo settimanale, cioè di uno stacco di 24 ore consecutive, dopo un periodo di lavoro di 6 giorni continuativi.
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