Saldo IMU 2020, chiarimenti MEF: dalla cancellazione al calcolo

Rosaria Imparato

7 Dicembre 2020 - 14:41

Saldo IMU 2020, viste le novità introdotte dai decreti Ristori a pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre il MEF ha pubblicato dei chiarimenti sulla cancellazione delle rate e le novità sul calcolo, fino al caso dei bed&breakfast e delle case vacanze.

Saldo IMU 2020, chiarimenti MEF: dalla cancellazione al calcolo

Saldo IMU 2020, viste le novità introdotte dai decreti Ristori sono arrivati i chiarimenti da parte del MEF, dalla cancellazione al calcolo.

I chiarimenti del Ministero dell’Economia sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento il 7 dicembre, a pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre per il versamento del saldo.

Vediamo quali sono gli argomenti trattati nei nuovi chiarimenti, alla luce delle novità introdotte dai decreti Ristori a un passo dalla scadenza per il pagamento del saldo.

Saldo IMU 2020, chiarimenti MEF: dalla cancellazione al calcolo

Con l’entrata in vigore del decreto Ristori quater ci sono novità che portano scompiglio per intermediari e contribuenti. Già a partire dallo scorso 17 novembre, i CAF e i professionisti hanno inviato o consegnato ai propri utenti i modelli di pagamento per il saldo IMU 2020, tenendo conto delle delibere pubblicate dal MEF entro il 16 novembre.

Inoltre, molti contribuenti hanno già provveduto al versamento dell’IMU per evitare code e assembramenti in banca: eventuali rielaborazioni del calcolo così a ridosso della scadenza comporterebbero conseguenze ingiustificate a danno dei contribuenti.

In merito a questa situazione, il MEF ha risposto nei chiarimenti pubblicati il 7 dicembre 2020, che:

“non si deve necessariamente riprogrammare tutta l’attività di emissione dei modelli di versamento già predisposti [...] poiché le nuove disposizioni, al momento in cui gli stessi sono stati predisposti, non erano ancora in vigore.”

Non si può ragionevolmente pretendere nemmeno che i contribuenti siano costretti, in questo brevissimo lasso di tempo, a doversi nuovamente recare non solo dagli intermediari ma anche in banca o posta, con il rischio di creare assembramenti.

Questa conclusione è supportata da:

  • comma 4-sexies del D.L. 125 del 2020, che in merito all’IMU conferma la scadenza del 16 dicembre, da effettuare in base agli atti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF. La disposizione non fa riferimento a una data per la pubblicazione degli atti sia per assicurare ai Comuni il gettito del tributo sia per salvaguardare l’attività degli intermediari;
  • lo Statuto del Contribuente, che prevede:

“In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”

Il rispetto di tali principi trova conferma nel fatto che è stata prevista l’eventuale rata di conguaglio da versare entro il 28 febbraio 2021, come stabilito dal comma 4-septies dell’art. 1 del D. L. n. 125 del 2020.

Detta disposizione infatti interviene in un momento successivo e cioè quando, scaduto il termine del 16 dicembre 2020, viene pubblicata nel sito un’altra delibera in forza del comma 4-quinquies e quindi il contribuente deve versare l’eventuale differenza entro il 28 febbraio 2021 oppure azionare il procedimento relativo al rimborso.

Tale ipotesi ricorre anche quando il modello di versamento è stato predisposto tenendo conto della scadenza del 16 novembre scorso ed è intervenuta una nuova delibera (ad esempio quella di riequilibrio di bilancio la cui approvazione poteva avvenire entro il termine del 30 novembre 2020).

In questo contesto, si deve concludere che in ogni caso non sono dovuti sanzioni e interessi, come esplicitamente previsto dal comma 4-septies sopra menzionato.

Saldo IMU 2020, chiarimenti MEF: se il contribuente si sposta in una regione di un altro “colore”

Un altro interessante chiarimento in merito al versamento dell’IMU riguarda il caso di quei contribuenti che hanno cambiato regione, spostandosi in un’area diversa dalle cosiddette “zone rosse”.

In tal caso, il MEF ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’IMU, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia rossa nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.

Occorre precisare che al momento dell’emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con il decreto Ristori-ter è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Prov. Bolzano e Toscana.

Saldo IMU 2020, chiarimenti MEF: esenzione valida per case vacanze e bed&breakfast?

Infine, il Ministero dell’Economia affronta anche il caso delle case vacanze e dei bed&breakfast.

Per queste categorie di immobili l’esonero dalla prima e dalla seconda rata IMU spetta se l’attività svolta viene esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.

Il MEF è giunto a tale conclusione dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che:

“Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO.”

Per tutti i dettagli, lasciamo in allegato il documento contenente i chiarimenti del MEF pubblicati il 7 dicembre 2020.

FAQ – Abolizione prima e seconda rata IMU 2020 4 dicembre 2020 - chiarimenti MEF
Clicca qui per scaricare il file.

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