Sanatoria (doppia) nel decreto Rilancio: come funziona per braccianti, colf e badanti

Teresa Maddonni

28/07/2020

Doppia sanatoria nel decreto Rilancio: vediamo come funziona per braccianti, colf e badanti e ottenere sei mesi di permesso di soggiorno e contratti di lavoro regolari. Termini per la richiesta prorogati al 15 agosto con modifiche al decreto converito.

Sanatoria (doppia) nel decreto Rilancio: come funziona per braccianti, colf e badanti

La doppia sanatoria per l’emersione del lavoro nero è stata introdotta dal decreto Rilancio ora convertito nella legge n.77/2020. Cerchiamo di capire come funziona per braccianti, colf e badanti anche stranieri che vivono in Italia e hanno un rapporto di lavoro irregolare o il permesso di soggiorno scaduto.

Una misura, quella della doppia sanatoria, fortemente voluta dalla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, specie per risolvere la situazione precaria in Italia dei braccianti stranieri irregolari e i gravi problemi che la filiera alimentare ha riscontrato per la mancanza di lavoratori durante il lockdown.

La sanatoria del decreto Rilancio, che come titola l’articolo 103 è dedicato all’emersione dei rapporti di lavoro, certo non servirà a sconfiggere il terribile fenomeno del caporalato, ma evidenzia il tentativo di voler garantire maggiore dignità a chi viene sfruttato.

La doppia sanatoria del decreto Rilancio, infatti, da una parte ha l’obiettivo di regolarizzare rapporti di lavoro già in essere e che non riguardano solo gli stranieri; dall’altra parte concede un permesso di soggiorno di sei mesi allo straniero al quale il permesso è scaduto.

Quanto previsto dal decreto Rilancio permetterebbe di regolarizzare oltre 200mila persone, per questo si è parlato di sanatoria, che è doppia. A distanza di un mese dall’entrata in vigore del decreto Rilancio i dati sulle domande presentate tuttavia, come dal report sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, non erano molto incoraggianti.

Non a caso il termine ultimo per presentare istanza di regolarizzazione di braccianti, colf e badanti, o anche per il permesso di soggiorno degli stranieri, inizialmente fissato al 15 luglio 2020 (con partenza al 1° luglio) è stato prorogato di un mese e quindi al 15 agosto 2020 con il nuovo decreto n.52/2020 del 16 giugno e ora previsto nella legge di conversione del dl Rilancio.

Vediamo nel dettaglio cos’è la doppia sanatoria e come funziona per braccianti, colf badanti e per i datori di lavoro analizzando il testo del decreto Rilancio, o meglio della legge n.77/2020, e come richiederla.

Sanatoria (doppia) nel decreto Rilancio per braccianti, colf e badanti

Sanatoria doppia nel decreto Rilancio per braccianti, colf e badanti. Come abbiamo già anticipato si tratta da una parte di regolarizzare rapporti di lavoro già esistenti, anche per italiani, dall’altra di concedere permessi di soggiorno temporanei per coloro ai quali è scaduto.

Sarebbe questa la vera sanatoria del decreto Rilancio, ma che ha evidentemente delle condizioni. A definire la questione è il corposo articolo 103 Emersione dei rapporti di lavoro aggiunto in extremis che stabilisce che:

  • i datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o anche datori di lavoro stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno possono regolarizzare un rapporto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri o anche italiani. Il rapporto deve essere in corso e la sanatoria opera con la stipulazione di un contratto di lavoro regolare;
  • i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

In entrambe le sanatorie una data fondamentale è quella dell’8 marzo 2020 dal momento che:

  • per la regolarizzazione del rapporto di lavoro i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o anche che devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data. In entrambi i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020;
  • per i permessi di soggiorno temporanei cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019.

I settori di lavoro cui la sanatoria fa riferimento sono stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo e sono pertanto:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico.

Vediamo a questo punto come funziona e come richiedere nello specifico la sanatoria secondo il decreto Rilancio.

Sanatoria: come fare richiesta

Vediamo ora secondo il decreto Rilancio come funziona la sanatoria vale a dire da una parte la regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinati e dall’altra i permessi di soggiorno per sei mesi. Come fare richiesta?

Per entrambe le sanatorie l’istanza va presentata dal 1°giugno al 15 agosto 2020, nuovo termine introdotto dal decreto-legge n.52/2020, e le cui modalità sono stabilite con il decreto interministeriale apposito, cui è seguita la circolare INPS, di natura non regolamentare del ministero dell’Interno di concerto con tre ministeri quali Economia, Lavoro e Agricoltura emanato entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio (il 27 maggio).

La domanda va presentata:

  • all’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri per la sanatoria sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro;
  • alla Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno (seconda sanatoria).

Ma quanto costa?

  • per la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro sommerso è necessario un contributo di 500 euro da versare nelle modalità stabilite dal decreto interministeriale;
  • per il permesso di soggiorno di sei mesi il contributo è di 130 euro.

Per quanto riguarda la regolarizzazione del rapporto di lavoro è specificato nel decreto che nella domanda va è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale.

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