Spesso l’evasione fiscale è connessa al mancato rilascio dello scontrino, della fattura o della ricevuta in occasione di vendita di un bene o prestazione di un servizio. I cittadini spesso si rendono inconsapevolmente complici dell’evasione poiché ignari delle caratteristiche che i suddetti documenti fiscali devono possedere. Da una lettura combinata della normativa di riferimento e delle direttive della Guardia di Finanza, cerchiamo di comprendere meglio come funziona e quali elementi non possono mancare sullo scontrino, la ricevuta o la fattura.
Lo scontrino fiscale
Il rilascio dello scontrino fiscale è obbligatorio (pena sanzione). Lo scontrino deve riportare:
- i dati identificativi dell’esercente (ragione sociale, cognome e nome o ditta);
- il numero della partita IVA e l’ubicazione dell’esercizio;
- l’importo, la data e l’ora di emissione, nonché il numero progressivo;
- il logotipo fiscale, composto da “MF”, seguito da una serie di lettere e numeri.
Tuttavia, poiché non indica né la descrizione dei beni o dei servizi, né i dati identificativi dell’acquirente, i titolari di partita IVA che vogliono documentare la spesa sostenuta devono richiedere lo “scontrino parlante” in cui devono essere specificati anche:
- la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- il codice fiscale dell’acquirente o del committente.
Spesso nelle attività aperte al pubblico (ristoranti o bar) vengono emessi scontrini non fiscali. La prassi può considerarsi valida purché lo scontrino presenti un colore diverso e la dicitura “non vale come scontrino fiscale”. Ad ogni modo, al momento del pagamento, deve essere rilasciata una documentazione fiscale idonea (scontrino o fattura) al cliente (pensa sanzione).
Chi è esente dall’emissione dello scontrino?
Sono esenti dall’emissione dello scontrino:
- gli operatori della grande distribuzione, che scelgono di inviare telematicamente e quotidianamente le informazioni necessarie all’Agenzia delle Entrate;
- i tabaccai, i giornalai, i carburanti per l’autotrazione e tutti i beni acquistati attraverso distributori automatici;
- le attività ritenute “minori” come: taxisti, arrotini, ombrallai e similari.
La ricevuta
La normativa prevede l’eventualità di rilasciare la ricevuta in sostituzione dello scontrino. La ricevuta fiscale deve indicare:
- la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- i dati identificativi dell’esercente (ragione sociale, cognome e nome o ditta);
- l’importo del corrispettivo dovuto, incluso d’IVA.
A differenza dello scontrino, che deve essere emesso per mezzo di “misuratori fiscali” (a meno che non si presentino specifiche condizioni, esempio attività itinerante), la ricevuta può essere emessa anche manualmente, compilando degli stampati cartacei.
La fattura
La fattura deve essere emessa quando la richiede il cliente (titolare o non di partita IVA) e in occasione di vendita di beni o prestazione di servizi tra soggetti titolari di partita IVA nell’esercizio di attività professionale o d’impresa. Grazie alla fattura il titolare di partita IVA può recuperare l’IVA pagata sull’acquisto. Cosa deve indicare la fattura?
- la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- l’importo, al netto dell’IVA, dei beni e dei servizi;
- l’aliquota dell’IVA applicata;
- l’ammontare dell’IVA per ogni prodotto;
- il totale della fattura.
Con lo scontrino parlante serve la fattura?
Lo scontrino parlante, che presenta le caratteristiche suddette (codice fiscale acquirente e descrizione analitica dei beni o dei servizi), è un documento idoneo ad accertare la spesa del soggetto IVA, viceversa è necessaria la fattura.
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