Il tirocinio non è un vero e proprio contratto di lavoro, quindi anziché di licenziamento del tirocinante si dovrebbe parlare di interruzione anticipata. Vediamo in quali casi è possibile.
Si può licenziare un tirocinante? E in che modo?
Innanzitutto facciamo chiarezza. Parlare di “licenziamento” del tirocinante non è corretto, poiché il tirocinio formativo non è un vero e proprio contratto di lavoro e di conseguenza lo stagista, non essendo assunto dall’azienda, non potrà nemmeno essere formalmente licenziato.
Piuttosto si dovrebbe parlare di interruzione anticipata del tirocinio che può avvenire per gravi inadempienze da una delle due parti e quando si rivela impossibile proseguire gli obiettivi del progetto formativo, fermo restando che il tirocinante può sempre cambiare idea sullo stage intrapreso e quindi decidere di interromperlo definitivamente o sospenderlo per un certo periodo.
Qui una guida su quando e come funziona l’interruzione anticipata e la sospensione del tirocinio formativo.
Interruzione anticipata del tirocinio: i casi in cui è possibile
Interrompere un tirocinio formativo è possibile in qualsiasi momento e senza dover pagare penali su accordo delle parti, quindi del datore di lavoro dell’azienda e dello stagista.
Tuttavia nella maggior parte dei casi è difficile raggiungere un accordo vero e proprio poiché dietro l’interruzione del tirocinio si cela il comportamento scorretto di una delle parti, ad esempio se la qualità e le condizioni di lavoro sono difformi da quanto prospettato nel patto di stage.
Le gravi inadempienze includono anche gli obblighi di formazione cui è tenuto il datore di lavoro a capo dell’azienda, in primis l’assegnazione di un tutor che spieghi al tirocinante come svolgere il lavoro.
Può accadere che l’interruzione del periodo di tirocinio dipenda dal comportamento irresponsabile o irrispettoso del tirocinante, tale da impedire il proseguimento della formazione. Si può trattare anche di un comportamento non necessariamente grave ma in evidente contrasto con il corretto svolgimento del tirocinio, ad esempio per incompatibilità tra le caratteristiche del lavoro e quelle del ragazzo o ragazza coinvolto.
In questo caso il datore dovrà rivolgersi all’ente promotore del percorso formativo e seguire l’iter di interruzione.
Interruzione volontaria del tirocinio
Oltre alle ipotesi prospettate nel paragrafo precedente, c’è sempre la possibilità che il tirocinio cessi per volere del tirocinante stesso. Può succedere nel caso in cui si cambi idea, si scopra che quel lavoro non piace o se arrivano altre possibilità più allettanti prima della conclusione del periodo previsto.
Naturalmente cambiare idea è un diritto e non bisogna avere paura di affrontare il datore di lavoro. Se ci si rende conto che quel percorso non fa al caso vostro basta contattare l’ente promotore e descrivere come stanno le cose; sarà quest’ultimo a sbrigare tutte le pratiche per la chiusura del tirocinio.
Sospensione del tirocinio formativo: a cosa serve e come funziona
Oltre all’interruzione vera e propria del tirocinio formativo, la legge prevede anche una soluzione meno drastica, si tratta della sospensione del tirocinio.
Nella fattispecie, la sospensione altro non è che un sosta durante lo stage e il suo periodo massimo è 60 giorni. A giustificare una sospensione possono esserci diverse motivazioni come una malattia che richiede un periodo di ricovero oppure la chiusura estiva dell’azienda.
I giorni di sospensione dallo stage non sono inclusi nel calcolo del periodo di formazione e per questo andranno recuperati successivamente. Dopo la fine del periodo di sospensione richiesto, il tirocinio formativo continuerà nelle modalità precedenti e fino al compimento dei mesi originariamente previsti. Per esempio, se un tirocinio di 6 mesi iniziato a gennaio viene interrotto per un mese a causa di un infortunio il periodo di formazione finirà a luglio anziché a giugno.
Se era prevista un rimborso spese anche questo verrà sospeso durante il periodo di assenza.
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