Le ferie obbligate dal datore di lavoro non sono sempre legittime: ecco quando si possono forzare i dipendenti ad andare in ferie e cosa dice la legge.
Le ferie forzate sono legittime? Obbligare i dipendenti ad assentarsi dal lavoro è una pratica consentita dalla legge, ma solo in casi ben specificati e circoscritti.
La regola generale è che il diritto al riposo dal lavoro retribuito sia inalienabile per il lavoratore e rispondente in linea di massima alle sue esigenze. Le ferie imposte dal datore di lavoro, quindi, sono possibili entro determinati limiti e in circostanze oggettive nelle quali si viene a trovare l’azienda.
La Costituzione, il Codice civile e il Dlgs. n.66/2003 disciplinano la delicata materia delle ferie spettanti al dipendente e degli obblighi in questo ambito da parte del datore di lavoro. Dai testi si deducono tutti i casi in cui le ferie obbligate sono lecite, pur con il rispetto di limiti e procedure molto rigorose per non cadere nell’illegittimità.
Facciamo quindi il punto su cosa sono le ferie forzate, quando possono essere imposte dal datore di lavoro e cosa dice la legge.
Cosa sono le ferie forzate
Quali sono le ferie obbligate dal datore di lavoro? Per rispondere al quesito e chiarire cosa si intende per ferie imposte al lavoratore si deve innanzitutto specificare che il diritto alle ferie è disciplinato dal Codice civile all’articolo 2109 come segue (Periodo di riposo):
Il diritto alle ferie è disciplinato dal Codice civile all’articolo 2109 come segue (Periodo di riposo):
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [Cost. 36].Ha anche diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito [2243], possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118.
Dal testo si evince che la legge da una parte vuole tutelare le esigenze aziendali, dall’altra quelle del lavoratore. Il diritto dei dipendenti di godere di almeno due settimane di riposo fruibile nel corso dell’anno di maturazione è controbilanciato dal riconoscimento al datore di lavoro di un’ampia discrezionalità riguardo al periodo in cui concederle.
L’azienda, infatti, può opporsi alla richiesta di ferie proponendo un’alternativa al dipendente, come pure potrebbe obbligare tutti i lavoratori a godere delle ferie obbligatorie durante il periodo di chiusura aziendale
Nel caso delle ferie forzate è il datore di lavoro che si impone sul dipendente, scavalcando quindi la sua libertà di scelta. Questa pratica è possibile con importanti distinguo.
Le ferie si possono imporre esclusivamente per esigenze organizzative dell’azienda e in circostanze oggettive, quali:
- chiusura dell’azienda per ristrutturazioni o interventi strutturali improrogabili;
- chiusura definitiva della società ordinata dalla pubblica autorità;
- chiusura per ferie obbligatorie nelle festività di Natale, Capodanno, nella settimana di Ferragosto, nei giorni di ponte;
- cause di forza maggiore;
- blocco dell’attività per cali di lavoro e per evitare soluzioni di ammortizzazione sociale (caso di ferie forzate per mancanza di lavoro.)
Per esempio, la possibilità di concordare il piano ferie viene meno se l’azienda prevede una o più settimane di chiusura aziendale, che molto spesso coincidono con le settimane centrali di agosto.
In tal caso, il dipendente è obbligato a fruire delle ferie in coincidenza dei giorni di chiusura dato che, per la legge, le necessità organizzative del datore di lavoro prevalgono sulla libertà di scelta dei giorni di vacanza dei lavoratori subordinati.
L’importante è che a ogni dipendente siano riconosciute almeno 2 settimane di astensione retribuita dal lavoro nei mesi estivi - continuative - e altre 2 - non continuative - nella restante parte dell’anno.
Infine, le ferie possono essere imposte dal datore di lavoro a un singolo dipendente. Un lavoratore, quindi, può essere obbligato ad alcuni giorni di riposo decisi unicamente dal suo superiore per evitare infortuni quando, per esempio, il dipendente ha accumulato troppe ore di straordinario. La stanchezza mentale e fisica che ne deriva può mettere in pericolo il lavoratore.
Ferie forzate, la legge che le regola e la normativa vigente
Per orientarsi nella materia delle ferie forzate, occorre fondarsi su tre riferimenti normativi sul tema.
Innanzitutto, il primo richiamo è la Costituzione, articolo 36, terzo comma: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Da esso si evince che il datore di lavoro non può negare un periodo di ferie annuali retribuite e, quindi, sarà illegittimo forzare il dipendente a godere di un riposo minore di quello minimo garantito.
Il Codice civile, inoltre, chiarisce nell’articolo 2109 che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [Cost. 36]. Ha anche diritto [dopo un anno d’ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità”.
L’articolo 2243 stabilisce inoltre che:
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio], ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
Infine, il Dlgs. n.66/2003 determina che nell’anno le ferie retribuite on possono essere inferiori a quattro settimane. “Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
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Le ferie imposte, quindi, sono legittime solo nel rispetto di quanto stabilito d questi 3 riferimenti normativi.
Quando possono essere imposte le ferie dal datore di lavoro?
In sintesi, solo condizioni oggettive e relative all’organizzazione dell’azienda consentono l’imposizione di ferie da parte del datore di lavoro.
Per condizioni oggettive si intendono quelle descritte nel primo paragrafo, nelle quali la scelta del datore è lecita perché basata su necessità improrogabili dell’azienda o su norme che riguardano la chiusura aziendale nel corso di specifici periodi festivi.
Ne consegue che le ferie forzate sono illegittime se fondate su motivazioni soggettive come, per esempio, la valutazione del rendimento, delle competenze o della condotta del dipendente.
Inoltre, la decisione di imporre ferie non può dipendere esclusivamente dalla discrezionalità del datore di lavoro, senza il verificarsi di situazioni oggettive.
Il lavoratore, in presenza di imposizione di giorni di riposo fuori dal confine normativo, può contestare la scelta del datore di lavoro.
Ferie forzate: comunicazione e preavviso previsto per il dipendente
La decisione forzata delle ferie, se non comunicata al dipendente, si pone in contrasto con la ratio della normativa sulle ferie, ossia sulla necessità che il dipendente disponga di tale periodo per il ristoro delle energie psico fisiche.
Questo significa che, per essere legittime, le ferie imposte dal datore di lavoro devono seguire un congruo preavviso. L’articolo 2019 del Codice civile stabilisce che:
“L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”
La comunicazione deve consentire al dipendente di avere il tempo necessario per organizzare i suou giorni di riposo. Inoltre, nel caso di feri obbligate, il datore di lavoro dovrà esplicitare nel comunicato di avviso anche la motivazione di tale riposo forzato.
In questo modo si garantiscono la trasparenza e la presenza di cause oggettive.
Cosa succede se le ferie forzate non sono state maturate dal dipendente?
La questione delle ferie imposte al lavoratore quando, però, queste non sono ancora maturate è spinosa. Non esiste una regola specifica la riguardo rinttacciabile nella legislazione e, quindi, si fa riferimento alle interpretazioni della legge esistente.
Durante la pandemia di Covid, per esempio, diverse aaziende hanno optato per l’obbligo di ferie per i dipendenti, essendo costretti a chiudere l’attività. Ci sono stati casi in cui i lavoratori sono stati costretti a utilizzare ferie non ancora maturate, ritrovndosi quindi cn un saldo ferie negativo oltre la loro volontà.
Queste situazioni sono state indicate da diversi studi di avvocati come di extrema ratio, nel senso che andrebbe sempre preferita l’ozpione di ferie forzate maturate. In caso di necessità oggettiva, per i lavoratori che non hanno ferie aa sufficienza ma non possono lavorare andrebbero cercate soluzioni differenti (come ammortizzatori sociali o smart working se possibile).
Ecco quando le ferie forzate sono illegittime
Le ferie forzate, quindi, sono illegittime nei seguenti casi:
- non c’è comunicazione diretta e con preavviso delle ferie obbligate nei confronti dei lavoratori;
- la comunicazione sulle ferie imposte è destinata solo ai sindacati;
- le ferie obbligate non hanno fondamento oggettivo
In questi casi specifici i lavoratori costretti alle ferie possono contestarle e pretendere il reintegro dei giorni di riposo che erano stati imposti in modo illecito.
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