Si può revocare la donazione?

Isabella Policarpio

27 Gennaio 2021 - 17:58

Quando, come e perché si può revocare una donazione. Le ipotesi sono due: ingratitudine del donatario e sopravvenienza di un figlio. Ecco cosa dice la legge.

Si può revocare la donazione?

Alla domanda “si può revocare la donazione” dobbiamo rispondere in maniera affermativa. Si può pretendere indietro ciò che si è donato in due casi previsti dalla legge:

  • per ingratitudine di colui che ha ricevuto la donazione;
  • per sopravvenienza di uno o più figli del donante.

Esiste poi la revoca della donazione per “mutuo consenso”, ovvero per accordo di entrambe le parti, anche se non si tratta di una revoca vera e propria ma di un ripensamento del donante e del donatario.

Ecco i dettagli su disciplina, termini e casi in cui è ammessa la revoca da parte del donante.

Quando si può revocare la donazione per ingratitudine

Uno dei casi in cui la legge ammette la revoca della donazione è in seguito all’ingratitudine del donatario; ciò si verifica quando la persona che ha ricevuto la donazione ha avuto un comportamento grave e scorretto nei confronti del donatario.

I casi che legittimano la revoca per ingratitudine del donatario sono tassativamente elencati nell’articolo 801 del Codice civile:

  • se ha commesso uno dei reati previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, quindi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo (o altro fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio), li ha denunciati senza motivo o ha reso falsa testimonianza contro di loro accusandoli di un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;
  • se ha commesso una ingiuria grave verso il donante;
  • se ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti obbligatori per legge.

Entro quando si può chiedere la revoca per ingratitudine?

I termini sono stabiliti nell’articolo 802 del Codice civile: la domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta dal donante (o dai suoi eredi) contro il donatario (o i suoi eredi) entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Si può revocare la donazione per sopravvenienza di figli

Altra ipotesi che legittima la revoca della donazione è la sopravvenienza di figli prevista dall’articolo 803:

“Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.”

Si può chiedere la revoca della donazione anche quando il donante procede al riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

Il donante può chiedere la revoca anche se il figlio era già stato concepito al momento della donazione.

Termini della revoca per sopravvenienza di figli

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta nel termine di 5 anni:

  • dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente;
  • della notizia dell’esistenza del figlio o discendente;
  • dall’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Non si può più proporre l’azione di revocazione dopo la morte del figlio o del discendente.

La revoca della donazione per accordo delle parti

In ultima ipotesi, la donazione può essere revocata su accordo delle parti coinvolte, ovvero per mutuo consenso. In questo caso, però, si tratta di uno scioglimento del contratto bilaterale e si dovrà procedere davanti al notaio (e non per mezzo dell’azione revocatoria).

Per effetto della risoluzione, l’immobile donato viene restituito al donante, quindi torna indietro.

Questa operazione non è considerata un nuovo contratto e la sua tassazione prevede solamente l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014.

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