Calunnia, diffamazione e ingiuria sono illeciti che tutelano diritti molto simili ma non sono la stessa cosa. Cambiano i modi, le finalità e le conseguenze. Ecco le differenze.
Diffamazione, calunnia e ingiuria sono tre illeciti che hanno molto in comune. Tutti attengono alla lesione del diritto all’onore e alla reputazione di un individuo, e la tutelano più o meno indirettamente, ma non sono equivalenti e non possono essere utilizzati come sinonimi.
Basti pensare che non tutti e tre questi illeciti attengono al diritto penale, dunque la disciplina è molto diversa. Le differenze tra diffamazione, calunnia e ingiuria sono tutt’altro che sottigliezze, ma servono a distinguere diversi intenti e diverse lesioni dei diritti di personalità. Ecco i significati spiegati e ciò che c’è da sapere.
Cos’è la calunnia
La calunnia è un reato individuato dall’articolo 368 del Codice penale, che lo annovera tra i delitti contro l’attività giudiziaria. In particolare, commette il reato di calunnia chi accusa falsamente qualcuno di aver commesso un reato con denuncia, querela, richiesta o altra segnalazione all’Autorità (calunnia formale) oppure simula tracce di reato a suo carico (calunnia materiale).
Questo reato tutela la reputazione della vittima soltanto in modo indiretto, perché è volto principalmente a garantire la funzionalità dell’attività giudiziaria. Infatti, la pena è piuttosto severa, corrispondente alla reclusione da 2 a 6 anni.
La calunnia è aggravata se per il reato di cui è accusata la vittima la legge prevede come pena la reclusione da 10 anni in su, in questo caso la pena è aumentata fino a un terzo (se si tratta dell’unica aggravante).
Se dalla calunnia deriva una condanna alla vittima, la pena è aumentata a seconda della lunghezza della reclusione procurata ingiustamente, in particolare è:
- Tra 4 e 12 anni se la reclusione supera i 5 anni;
- tra 6 a 20 anni in caso di condanna all’ergastolo (o la pena di morte se il fatto è commesso all’estero).
Cos’è la diffamazione
La diffamazione è regolata dall’articolo 595 del Codice penale come delitto contro l’onore, punendo chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone. Si ha reato quando la vittima non è presente, non è in grado di rispondere o di comprendere l’offesa.
Questo reato è punito:
- con la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 1.032 euro;
- con la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro se l’offesa attribuisce alla vittima un fatto determinato;
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa da 516 euro se l’offesa avviene a mezzo stampa o in atto pubblico.
Alcuni soggetti sono particolarmente tutelati, poiché la loro reputazione ha rilevanza pubblica (come i corpi giudiziari), così le pene sono aumentate.
Cos’è l’ingiuria
Il reato di ingiuria è stato depenalizzato nel 2016 e ad oggi rappresenta un illecito civile. È colpevole di ingiuria chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente al momento dell’offesa (o in grado di rispondere e difendersi contestualmente). Come reato, l’ingiuria era annoverata tra i delitti contro l’onore. L’intento è quindi quello specifico di tutelare l’onore della vittima e la sua reputazione.
Chi commette questo illecito rischia comunque una sanzione pecuniaria tra 100 e 8.000 euro e di dovere pagare un risarcimento del danno procurato alla persona offesa. L’obbligo e la misura della multa e del risarcimento sono valutati nel processo civile, a seconda della gravità dei fatti e dell’entità del danno dimostrato.
Le differenze
Sintetizziamo ora le differenze principali tra gli illeciti appena approfonditi.
Illecito | Cos’è | Cosa tutela | Com’è punito | Procedibilità |
---|---|---|---|---|
Calunnia | reato | attività giudiziaria | reclusione (massimo 20 anni) | procedibile d’ufficio |
Diffamazione | reato | reputazione | reclusione (massimo 3 anni) o multa | querela di parte |
Ingiuria | illecito civile | reputazione | sanzione pecuniaria (massimo 8.000 euro) | causa civile |
L’ingiuria sussiste quando la vittima è presente, la diffamazione quando è assente (ma sono presenti più persone), mentre la calunnia soltanto per l’accusa falsa di reato.
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