Super ammortamento 2016 fuori dall’IRAP: è uno dei chiarimenti più attesi forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016. Ecco tutti gli altri punti chiariti dall’AdE in materia di Super ammortamento 2016.
Il super ammortamento 2016 al 140% non troverà applicazione rispetto all’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.
Si tratta di uno dei principali punti dubbi sul super ammortamento 2016 oggetto di chiarimento in occasione di Telefisco 2016.
Già nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 non vi era alcun riferimento all’IRAP in materia di super ammortamento.
La questione dell’applicazione IRAP non è l’unico punto affrontato in occasione di Telefisco 2016 per chiarire gli aspetti operativi sul super ammortamento 2016.
Ecco una rassegna dei principali chiarimenti resi dall’Amministrazione Finanziaria sul super ammortamento 2016.
Super ammortamento 2016 al 140% fuori dall’IRAP
L’Agenzia delle Entrate ha interpretato letteralmente le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 in materia di super ammortamento 2016 al 140%.
Di conseguenza, è stato chiarito che il super ammortamento 2016 al 140% non sarà esteso anche all’IRAP.
Vediamo nel dettaglio i commi della Legge di Stabilità 2016 che trattano il super ammortamento ed il suo ambito applicativo, cercando di verificare la «corenza» logia delle disposizioni normative.
Ecco cosa affermano i commi 91-92-93 della Legge di Stabilità 2016:
“91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato numero 3 annesso alla presente legge”.
Si presti attenzione, in particolare, al passaggio in cui si afferma che “sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Dal punto di vista letterale, quindi, niente da eccepire rispetto all’interpretazione data dall’Amministrazione Finanziaria. Ma dal punto di vista logico?
Super ammortamento 2016 al 140% fuori dall’IRAP: perché è illogico
Se dal punto di vista letterale nulla si può eccepire all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, parecchie perplessità sorgono, invece, dal punto di vista logico.
Come scrive nel suo articolo sul Sole24ore di questa mattina il Dottor Maurizio Leo:
“È illogico, però, che un (super)ammortamento sia rilevante ai soli effetti delle imposte sui redditi e non anche ai fini Irap. Il presupposto di quest’ultimo tributo è rappresentato proprio dal valore della produzione ed è, quindi, assai curioso che per uno degli elementi che per definizione lo caratterizzano – l’ammortamento (anche se super) – non venga consentita la deduzione (ulteriore). È noto, infatti, che i beni strumentali, il cui costo va ripartito nei vari periodi d’imposta con imputazione a conto economico delle quote di ammortamento, rappresentano uno dei principali fattori della produzione”.
In altre parole, sarebbe stata sufficiente una maggiore chiarezza lessicale per non generare dubbi di sorta, in particolare tra gli addetti ai lavori ovvero coloro che si trovano poi ad applicare concretamente tali disposizioni. E’ chiaro che, come in parte sottolineato nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016, il motivo per cui il super ammortamento 2016 è stato escluso dall’IRAP è legato ad esigenze di gettito fiscale.
Super ammortamento 2016 al 140%: gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già ben interpretato da commercialisti ed associazioni professionali in merito alla possibilità di applicare il super ammortamento 2016 anche ai contribuenti minimi.
Restano esclusi, invece, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfetario.
Per un utile approfondimento è possibile fare riferimento al seguente articolo:
Super ammortamento 2016 al 140% anche per i contribuenti minimi
L’Agenzia delle Entrate ha confermato, inoltre, la possibilità di applicare il super ammortamento 2016 al 140% anche ai beni inferiori ad euro 516,46 (ovvero quei beni che la normativa fiscale consente di ammortizzare in un solo anno).
In materia di test per le società in perdita sistemica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il reddito presunto da confrontare con il reddito effettivo andrà determinato al netto delle agevolazioni. Si dovrà in sostanza prendere il reddito presunto al netto dei maggiori ammortamenti per effetto dell’agevolazione in esame”.
Lo stesso discorso vale anche in materia di test di operatività per le società di comodo.
Super ammortamento 2016 al 140%: come si applica?
Per uno studio sulle modalità di calcolo e applicazione del super ammortamento al 140% i lettori possono fare riferimento alla seguente guida:
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