Superbonus 110%, per calcolare i limiti di spesa rileva la situazione iniziale dell’immobile e non il numero di unità che risulteranno al termine dei lavori. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%, limiti di spesa da calcolare sulla base della situazione iniziale dell’immobile.
Per determinare l’importo massimo ammissibile al superbonus del 110% non rileva il risultato finale una volta conclusi i lavori, bensì la condizione risultante dal Catasto prima dell’esecuzione dei lavori.
A fornire chiarimenti sul calcolo del limite di spesa ai fini dell’applicazione della detrazione fiscale del 110% è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 568 del 30 agosto 2021.
Superbonus 110%, per i limiti di spesa rileva la situazione iniziale
A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che intende effettuare lavori di adeguamento antisismico e di efficientamento energetico su un immobile e relative pertinenze.
Al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d’uso di una porzione del magazzino (categoria catastale C\2), con la creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale, di categoria catastale A\3.
Ai fini del calcolo del limite di spesa ammesso al superbonus 110% si chiede quindi se è possibile far riferimento alla situazione alla fine dei lavori, e quindi se in sostanza il magazzino trasformato in abitazione consenta di aumentare il valore massimo ammesso in detrazione.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è negativa. Ai fini del calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus 110%, bisogna tener presente la situazione esistente, e non quella che risulterà alla conclusione dei lavori.
In sostanza, è la situazione evidenziata dal Catasto a determinare l’importo massimo che è possibile far concorrere alla maxi detrazione fiscale.
I limiti di spesa si calcolano tenuto conto del numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio, incluse le pertinenze.
Superbonus 110%, unico limite di spesa per l’unità immobiliare e il magazzino trasformato in abitazione
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate e in linea con le regole previste per tutte le detrazioni fiscali sui lavori in casa, per individuare i limiti di spesa si considerano le unità immobiliari censite in Catasto all’avvio dei lavori, e non quelle risultanti al termine dell’intervento.
Quindi anche ai fini del superbonus del 110% non conta l’eventuale accorpamento di più unità immobiliari o, come prospettato nell’interpello, la creazione di nuove.
Non rileva ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il superbonus 110% la situazione che interverrà alla fine dei lavori.
Bisognerà quindi considerare esclusivamente le unità immobiliari di cui si compone l’edificio così come censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze.
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