Sono consentite le telecamere a lavoro? La risposta è no, almeno in via generale. Vi sono infatti dei casi in cui la videosorveglianza dei dipendenti è consentita. Vediamo quando e quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non rispetta le regole.
Telecamere in ufficio, sono vietate si o no? Un dubbio assai ricorrente, sia tra i dipendenti che tra i datori di lavoro. Infatti se da una parte è vero che deve essere tutelata la privacy dei dipendenti, dall’altro c’è l’esigenza del datore di lavoro di vigilare sul loro corretto comportamento.
Per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) che all’articolo 4 vieta esplicitamente l’utilizzo di impianti audiovisivi adibiti al controllo dei dipendenti. Divieto richiamato anche dalla successiva normativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003).
Tuttavia esistono dei casi in il datore di lavoro può legittimamente installare un sistema di videosorveglianza senza incorrere in sanzioni, ad esempio quando vi è il fondato dubbio che qualcuno dei dipendenti rubi o danneggi la merce.
In questo articolo una guida approfondita della normativa di legge sulle telecamere a lavoro e i casi di esclusione del divieto.
Telecamere a lavoro, cosa dice la normativa italiana
Il nostro ordinamento, anche se salvaguarda la privacy e la serenità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ammette la videosorveglianza senza preavviso a certe condizioni. Tuttavia si tratta di situazioni eccezionali, perché di norma le la videosorveglianza è vietata.
Lo Statuto dei lavoratori, precisamente all’articolo 4, stabilisce che le telecamere negli ambienti di lavoro possono essere utilizzati solo in per:
- particolari esigenze produttive o organizzative;
- assicurare la sicurezza dei dipendenti;
- tutelare il patrimonio ambientale.
Prima di procedere alll’installazione occorre sempre il via libera del sindacato aziendale o in alternativa dell’ispettorato nazionale del lavoro, altrimenti il datore rischia la multa fino a 1.550 euro e l’arresto da 15 giorni ad un anno, in base alla gravità della condotta.
Per l’installazione delle telecamere serve l’accordo dei sindacati
La Cassazione con la sentenza n. 22148 dell’8 aprile 2017 ha stabilito che l’unica condizione per installare le telecamere sul posto di lavoro è che si debba stringere un accordo preventivo con i sindacati o dell’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.
Infatti secondo la Suprema Corte non è sufficiente che i lavoratori diano il loro consenso per l’installazione di impianti audiovisivi nella sede di lavoro.
Se il datore di lavoro quindi deciderà di installare un impianto di videosorveglianza ottenendo il consenso dei dipendenti ma senza stipulare nessun accordo con i sindacati, questo violerà la privacy dei dipendenti commettendo così un reato.
Installare telecamere senza il consenso dei sindacato, quando è possibile?
Nel caso in cui il datore di lavoro sospetti di un suo dipendente potrà decidere di installare un sistema di videosorveglianza sul posto di lavoro.
A stabilirlo è stata la Cassazione che con una recente sentenza - la n. 4367/2017 -ha disposto che nei casi di controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da comportamenti infedeli da parte del dipendente il datore di lavoro può installare dei sistemi difensivi senza bisogno di chiedere preventivamente l’autorizzazione ai sindacati.
Se per esempio il datore di lavoro sospetta del proprio dipendente potrà installare delle telecamere e qualora dalle registrazioni dovesse risultare che il lavoratore ruba sul posto di lavoro le immagini che lo ritraggono mentre avviene il furto possono essere utilizzate in un processo contro di lui.
La Cassazione ha infatti stabilito che il licenziamento del dipendente nel caso in cui si verifichi la suddetta ipotesi è una sanzione più che legittima.
Inoltre nel caso in cui il lavoratore fosse colto in flagranza a rubare, il datore di lavoro potrà utilizzare anche i fotogrammi scattati dai sistemi di ripresa a circuito chiuso come prova da utilizzare nel procedimento penale contro il dipendente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA