Vi sarà capitato spesso assistere a delle televendite, attraverso le quali vengono presentati prodotti o servizi di vario genere. Vediamo di seguito cosa prevede la televendita e quali regole deve rispettare.
La televendita è un modo di promuovere e negoziare beni o servizi attraverso la televisione. Questa modalità consente agli spettatori di fare acquisti in modo semplice e veloce attraverso una telefonata.
Questa tipologia di acquisto è stata regolata negli anni dal legislatore che ha cercato di tutelare il consumatore imponendo al venditore degli obblighi informativi ben precisi. Uno degli obblighi principali del venditore è infatti quello di informare il consumatore sulle modalità e i termini di un eventuale recesso.
Vediamo insieme quali sono state le novità introdotte per tutelare maggiormente il consumatore e quali regole deve rispettare il venditore.
Le norme che regolano la televendita
La televendita rientra nella categoria dei contratti di vendita a distanza, infatti quest’ultima è regolata dal Codice del consumo.
Oltre al Codice del consumo però la materia viene disciplinata anche dal decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014, il quale introducendo importanti novità ha rafforzato la tutela per il consumatore.
In particolare:
- viene uniformata la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali (come ad esempio la vendita a domicilio) con quella dei contratti a distanza, come appunto la televendita;
- viene ampliata l’area della cosiddetta “informativa preconcettuale” ossia tutte le informazioni che il venditore è tenuto a fornire al consumatore in vista dell’acquisto;
- viene perfezionata l’informativa sul diritto al ripensamento ( recesso) che può essere esercitato entro 14 giorni dalla data di acquisto del servizio o partire dal giorno in cui la merce è recapitata alla residenza del consumatore in caso di acquisto di merci;
- viene predisposto un modulo-tipo per semplificare il diritto di recesso del consumatore;
- viene ridotto a 14 giorni il termine entro il quale il venditore deve restituire al consumatore che abbia esercitato il ripensamento gli importi già eventualmente sborsati.
Come devono essere le televendite?
Il Codice del consumo stabilisce che le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura e non devono contenere scene di violenza fisica tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori.
La normativa stabilisce inoltre che le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.
Inoltre la legge stabilisce che non possono essere oggetto di televendita le sigarette o altri prodotti a base di tabacco e le bevande alcoliche.
La tutela dei minori
La legge prevede delle regole particolari, relativamente alle televendite, che hanno l’obiettivo di tutelare i minorenni che utilizzano spesso e volentieri la televisione.
Il Codice del consumo stabilisce infatti che la televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
- non esortarli ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
- non esortarli a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
- non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
- non mostrarli in situazioni pericolose.
La pubblicità ingannevole
Una delle problematiche dell’acquisto tramite televendita è sicuramente il rischio della pubblicità ingannevole, che si verifica quando al consumatore vengono fornite delle informazioni errate sulle caratteristiche del prodotto che quest’ultimo intende acquistare.
L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, proprio per questo motivo, si è infatti più volte espressa sanzionando i venditori.
In particolare molto spesso l’Autorità ha sanzionato quelle televendite che generano nel consumatore, a causa dell’errata modalità della presentazione, la convinzione che il bene commercializzato fosse posto in vendita dallo stesso produttore.
Le sanzioni previste per il professionista
Per le pratiche commerciali scorrette l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato può ordinare il divieto delle suddette pratiche e quindi vietarne la diffusione.
Inoltre l’Autorità Garante può decidere di punire il professionista con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 500.000 euro.
Per quanto riguarda la pubblicità ingannevole è previsto che l’Autorità Garante possa vietare la diffusione del messaggio; inoltre quest’ultima può decidere di obbligare l’imprenditore a pubblicare la sua decisione. Anche in questo caso sono previste le suddette sanzioni per il professionista.
Nel caso in cui le decisioni dell’Agcm non dovessero essere rispettate dall’imprenditore, quest’ultimo sarà costretto a pagare una sanzione pecuniaria che varia da 10.000 euro a 150.000 euro.
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