In cosa consiste la vendita diretta al domicilio? Vediamo quali sono tutte le regole che deve seguire chi vende e chi acquista.
La vendita diretta a domicilio dei consumatori o tramite contratti negoziati fuori dai locali commerciali è una forma speciale di vendita.
Quest’ultima consiste nella distribuzione di prodotti e servizi direttamente ai consumatori presso il domicilio, il luogo di lavoro e comunque al di fuori dagli esercizi commerciali abituali.
La vendita diretta è solitamente effettuata dagli incaricati alle vendite che provvedono alla spiegazione e alla dimostrazione dei prodotti e dei servizi che l’aziende propone.
Sono esclusi dalla normativa in materia di vendita a domicilio l’offerta, la sottoscrizione e la propaganda ai fini commerciali di prodotti o servizi finanziari, di prodotti o servizi assicurativi e di contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.
Da questo contratto nascono delle regole che devono essere rispettate sia dal venditore che dall’acquirente.
La vendita diretta a domicilio
Incaricati vendita diretta a domicilio: quali regole devono rispettare?
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese che esercitano la vendita diretta a domicilio.
Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio sono obbligati ad avere il tesserino di riconoscimento che deve essere sempre aggiornato, numerato e nel quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:
- la fotografia dell’incaricato;
- le indicazioni della sede e dei prodotti oggetto dell’attività;
- il nome del responsabile e la firma.
Devono essere muniti del tesserino di riconoscimento anche gli imprenditori che effettuano personalmente le operazioni di vendita.
L’incaricato alla vendita non può, salvo espressa autorizzazione scritta, riscuotere denaro, concedere sconti o dilazioni di pagamento. Inoltre è tenuto a rispettare le modalità di vendita e le condizioni stabilite dall’impresa per cui lavora.
Nel caso in cui quindi decidesse di non sottostare alle regole imposte dall’azienda l’incaricato è responsabile degli eventuali danni derivanti dalla condotta difforme adottata.
Le retribuzioni degli incaricati
Gli incaricati percepiscono il loro compenso in base alle provvigioni sugli affari eseguiti.
Le provvigioni che spettano agli incaricati per la vendita a domicilio sono gravate da una ritenuta a titolo d’imposta pari alla percentuale applicata per il primo scaglione Irpef (23%) sull’importo delle provvigioni ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria.
L’impresa per la quale lavora l’incaricato quindi deve operare una ritenuta al momento dell’erogazione delle provvigioni.
L’Azienda poi entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento agli incaricati deve versare le ritenute tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1038 nella sezione erario.
Infine l’impresa deve comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione 770 in qualità di sostituto d’imposta, le provvigioni corrisposte agli incaricati, la base imponibile per il calcolo delle ritenute e le ritenute operate.
Gli incaricati alla vendita diretta al domicilio non sono però soggetti al versamento dell’Irap.
Chi non può svolgere l’attività di incaricato?
Non può svolgere l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio:
- chi è stato dichiarato fallito, fino alla chiusura del fallimento;
- chi abbia riportato una condanna per delitto per il quale è stata prevista una pena non inferiore a tre anni di detenzione;
- chi abbia riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
- chi ha riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.
Il diritto al recesso del consumatore
Il consumatore che decide di acquistare un bene o un servizio tramite il contratto di vendita diretta al domicilio può decidere di usufruire del diritto di recesso.
In particolare la legge stabilisce che i contratti che prevedono una nota d’ordine da sottoporre al consumatore durante la visita del professionista a domicilio, l’informativa relativa al diritto di recesso deve essere indicata separatamente rispetto alle altre clausole.
Inoltre la normativa prevede che l’informativa deve contenere:
- l’indicazione dei termini, modalità e condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;
- l’indicazione del soggetto al quale inviare la comunicazione di recesso e l’indirizzo (nel caso in cui si tratti di persona giuridica, è inoltre necessario indicare la denominazione e la sede della stessa) e l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato al consumatore.
Il consumatore che decide di esercitare il diritto di recesso senza specificarne i motivi deve inviare una raccomandata al soggetto indicato nella nota d’ordine entro i seguenti termini:
- 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della nota d’ordine (cioè il contratto), se quest’ultima conteneva l’informazione sul diritto di recesso. Nel caso in cui non sia stata predisposta una nota d’ordine, i 10 giorni decorrono dalla data di ricevimento del documento contenente le informazioni sul recesso;
- 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce nel caso di vendita per corrispondenza o a mezzo catalogo, o laddove sia stato mostrato o illustrato un prodotto diverso da quello ordinato.
Nel caso in cui il consumatore non comunichi al venditore la sua volontà di esercitare il diritto di recesso o se l’informazione fornita è errata o incompleta il termine per recedere si estende a 60 giorni che decorrono dal ricevimento della merce se si tratta di fornitura di beni o dalla conclusione del contratto in caso di prestazione di servizi.
Se l’acquirente decide di usufruire del diritto di recesso dopo la consegna del bene è tenuto a restituirlo integro nei tempi e nei modi previsti dal contratto.
Nel caso in cui il diritto di recesso è stato esercitato correttamente il fornitore dovrà restituire le somme versate dal consumatore nel minor tempo possibile. In ogni caso entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della volontà dell’acquirente di esercitare il recesso.
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