La riforma fiscale continua e coinvolge anche l’accertamento con adesione, misura che consente di ridurre le sanzioni ed evita procedure giudiziali. Ecco come cambia dal 30 aprile 2024.
Dal 30 aprile 2024 cambiano le regole dell’accertamento con adesione, previsti due binari:
- l’adesione senza condizioni;
- l’adesione condizionata.
La riforma fiscale in atto tende a modificare i rapporti tra Fisco e contribuente rendendoli più snelli e favorendo la reciproca comprensione tra le parti in sede di controlli fiscali. Trattandosi di misure diversificate, c’è una sorta di effetto domino, per cui alcune modifiche ne richiedono di ulteriori, questo capita con l’accertamento con adesione. Vedremo quindi come si procede a partire dal 30 aprile 2024.
Ecco le principali novità dell’accertamento con adesione.
Nuovo accertamento con adesione
Il decreto legislativo 13 del 2024 modifica l’istituto dell’accertamento con adesione; anche in questo caso l’obiettivo del legislatore è ridurre il ricorso a procedure giudiziali anche attraverso meccanismi premiali.
L’accertamento con adesione prevede sconti sulle sanzioni, il contribuente tende a richiederlo nel caso in cui si rende conto che l’Amministrazione finanziaria è nel giusto nella sua pretesa e quindi rinuncia ad azioni giudiziarie.
Le modifiche a questo importante istituto si rendono necessarie anche in vista dell’entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto dei contribuenti che prevedono l’istituto del contraddittorio preventivo.
Diventa importante distinguere fin da ora tra atti dell’amministrazione finanziaria per i quali è prevista la possibilità di contraddittorio e atti per i quali il contraddittorio è escluso. Si possono visionare tali atti nell’articolo dedicato.
Accertamento con adesione condizionato e non condizionato
Fatta questa distinzione, entriamo nel merito del nuovo accertamento con adesione che prevede comunque la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.
Il punto di riferimento normativo è l’articolo 1 del decreto legislativo 13 del 2024, questo, alla lettera d del comma 1, stabilisce che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione, senza condizioni oppure condizionando l’adesione all’eliminazione di errori manifesti presenti nell’atto.
In questo secondo caso, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’ufficio che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, ne da comunicazione immediatamente al contribuente e al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non dover correggere gli errori, comunica l’esito e si procede in modo ordinario ai successivi atti.
Accertamento con adesione con contraddittorio o senza contraddittorio
Nel caso in cui l’accertamento con adesione riguardi un atto per il quale è previsto il contraddittorio preventivo, lo schema di provvedimento oltre a contenere l’invito a fornire chiarimenti, contiene anche l’avviso inerente la possibilità di presentare istanza di adesione all’accertamento.
A questo punto il contribuente può:
- presentare deduzioni difensive entro 60 giorni;
- può chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni. In questo secondo caso l’Agenzia delle Entrate notifica l’invito comprensivo di imponibile, imposte.
Se in questa fase il contribuente non presenta istanza di accertamento con adesione, potrà comunque farlo successivamente, cioè nel momento in cui riceve il vero e proprio avviso di accertamento (in questa fase l’Agenzia invia lo schema di atto che intende adottare, non l’atto di accertamento vero e proprio).
Nel caso in cui sia notificato un atto per il quale non è previsto il contraddittorio preventivo, lo stesso deve contenere l’invito all’accertamento con adesione e l’istanza di adesione potrà essere presentata entro i termini previsti per il ricorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA