Il decreto «Anticipi» prevede il rinvio dell’acconto Irpef generalmente pagato a novembre. Lo slittamento però non riguarda tutti, ecco le precisazioni dell’AdE nella circolare 31/E/2023.
Non tutti i contribuenti possono avvalersi del rinvio dell’acconto Irpef previsto nel decreto Anticipi del 18 ottobre 2023, a precisarlo è l’Agenzia delle Entrate nella circolare 31/E del 9 novembre 2023. Tra gli esclusi ci sono gli imprenditori agricoli. Ecco chi deve pagare l’acconto Irpef entro il 30 novembre 2023.
Il decreto legge 145 del 2023, decreto “Anticipi” contiene “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
L’articolo 4 prevede che le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare fino a 170.000 euro possono effettuare il versamento del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio 2024. Tale norma trova applicazione solo per il 2023.
Prevede, inoltre, la possibilità di pagare in 5 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2024, ma sulle rate successive alla prima si applica un tasso di interesse legale.
Sono esclusi da tale agevolazione i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi Inail.
Slitta l’acconto Irpef 2023, a chi si applica la norma?
Precisa la circolare che, in base al disposto, deve ritenersi che ricadano nell’agevolazione le persone fisiche, imprenditori individuali o lavoratori autonomi, che hanno esercitato attività di impresa nel 2022.
La proroga dei termini va a beneficio anche dell’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Sono però esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Rientrano nell’ agevolazione i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
Proroga acconto Irpef 2023, chi sono i soggetti esclusi?
La circolare 31 precisa che non rientrano nella proroga al 16 gennaio 2024 per il versamento Irpef i titolari di partita Iva che hanno maturato per il 2022 ricavi e compensi superiori a 170.000 euro.
Inoltre sono esclusi dall’agevolazione anche:
- i soggetti non titolari di partita Iva;
- i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza in quanto non titolari di una propria partita Iva.
Nel caso in cui il soggetto operi con diversi codici Ateco, per determinare il requisito economico si deve effettuare la somma tra i ricavi e compensi percepiti con i vari codici. Stessa regola si applica per i soggetti che sono titolari di reddito di lavoro autonomo e reddito di impresa.
Slittamento Irpef per titolari di reddito agrario
Particolari regole sono dettate per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera). Per capire occorre una premessa: gli imprenditori agricoli pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi.
Il reddito catastale del terreno è costituito da due parti:
- reddito dominicale: calcolato sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno;
- reddito agrario: che in base all’articolo 32 del Tuir è costituito dal reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su quel terreno.
Specifica la circolare che l’imprenditore agricolo titolare di reddito agrario può ottenere il differimento dal versamento dell’acconto di novembre 2023 solo nel caso in cui nel 2022 sia stato titolare anche di reddito di impresa. Tale esclusione è dovuta al fatto che l’articolo 4 del decreto «Anticipi» non prevede l’agevolazione per il reddito agrario.
Nel caso in cui l’imprenditore agricolo eserciti anche attività di impresa e quindi può trovare applicazione lo slittamento dell’acconto Irpef, al fine di determinare il requisito economico non si tiene in considerazione l’ammontare dei ricavi, ma il volume d’affari indicato nel campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023.
Nel caso in cui l’imprenditore agricolo non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, si tiene invece in considerazione l’ammontare del fatturato.
Infine, per l’imprenditore agricolo titolare di attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
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