Accordi fiscali per le imprese, come cambia da febbraio la ristrutturazione del debito

Nadia Pascale

1 Febbraio 2024 - 11:08

Dal 1° febbraio 2024 entrano in vigore le nuove norme sugli accordi fiscali per le imprese in caso di ristrutturazione del debito nell’ambito delle procedure di crisi di impresa.

Accordi fiscali per le imprese, come cambia da febbraio la ristrutturazione del debito

Importanti novità per le aziende che hanno in corso procedure di crisi di impresa: dal 1° febbraio entrano in vigore le nuove norme sugli accordi fiscali per la ristrutturazione del debito con l’Agenzia delle Entrate.

Il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza è contenuto nel decreto legislativo 14 del 2019, che sostituisce la vecchia “Legge Fallimentare”, l’obiettivo della nuova normativa è salvare il più elevato numero possibile di imprese attraverso la prevenzione e il salvataggio delle aziende in crisi e senza però dimenticare la tutela dei creditori, tra cui figura anche l’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un provvedimento strutturato che si occupa di vari aspetti della crisi di impresa definita come

lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Ecco, in breve, la procedura per la sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione del debito fiscale per imprese.

Accordo di ristrutturazione del debito fiscale, entra in vigore il parere preventivo

All’interno del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza trova spazio anche l’accordo di ristrutturazione del debito fiscale che consente un “taglio” del debito stesso. Questo è stato oggetto di modifica con il decreto Anticipi del 18 ottobre 2023 del 2023, articolo 4-quinquies, commi 5 e 6.

Tale articolo stabilisce che nel caso in cui l’accordo di transazione fiscale nell’ambito del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza preveda una falcidia/taglio del debito erariale gestito dall’Agenzia delle Entrate, comprendente imposte e i relativi accessori, superiore al 70% o comunque superiore a 30 milioni di euro, l’accordo debba essere preventivamente sottoposto al parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

Solo in seguito a parere conforme, si potrà procedere alla sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale. Si tratta di un modo per proteggere gli interessi dell’Erario nel caso in cui l’accordo abbia una rilevanza economica particolarmente importante.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 21447/2024, ha provveduto a rendere operative le nuove disposizioni che entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2024.

Provvedimento Prot. n. 21447/2024 AdE
Accordo transazione debito fiscale imprese in crisi

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