L’acquisto di un’auto usata comporta sicuri vantaggi economici ma non sempre si rivela la scelta migliore: le brutte sorprese sono spesso dietro l’angolo. Ecco le tutele previste per il consumatore.
Acquistare un’auto in tempi di crisi economica non è certo una passeggiata: oltre al costo stesso della macchina, bisogna tener conto di una serie di spese indispensabili connesse al solo fatto di possedere un veicolo a motore.
Si pensi al premio assicurativo, al bollo auto, alla revisione, al carburante e così via.
Per non parlare delle spese di manutenzione o di quelle necessarie agli inevitabili interventi di riparazione.
È per questo che in molti si rivolgono al mercato dell’usato per risparmiare, quanto meno, sul prezzo di acquisto.
Tuttavia, a fronte degli innegabili vantaggi economici, possono presentarsi alcuni svantaggi: il fatto che la macchina sia usata comporta un maggior rischio di guasti o malfunzionamenti dovuti non soltanto alla normale usura del mezzo, ma anche alla negligenza dei precedenti proprietari che, non di rado, possono averne fatto un uso improprio.
Vediamo, allora, quali tutele prevede la legge per il consumatore in caso di acquisto di un’auto usata.
Tutele auto usata: indice
La garanzia nel Codice del consumo
Prima ancora di capire quali tutele esistono, nello specifico, per l’acquisto di un’auto usata, è bene sapere che il Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005) prevede, per ogni genere di vendita al consumatore, una serie di garanzie in caso di vizi del bene acquistato.
Si parla, al riguardo, della garanzia di conformità per i beni di consumo.
Tale disciplina trova applicazione esclusivamente nei rapporti contrattuali di vendita di cui è parte, da un lato, un consumatore, dall’altro, un soggetto qualificabile come venditore professionista.
Il Codice specifica, al riguardo, che può definirsi:
- “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;
- “venditore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di vendita di cui sopra, incluso il fornitore di contenuti o servizi digitali;
- “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
In buona sostanza, ogni volta che il contratto di vendita è concluso tra questi ultimi due soggetti, troverà applicazione la disciplina prevista dal Codice del consumo per la garanzia di conformità del bene al contratto.
Ma quanti tipi di garanzia esistono? Vediamoli di seguito.
I tipi di garanzia
Il Codice prevede essenzialmente 2 tipologie di garanzia nei contratti di vendita. Esse sono:
- la garanzia legale di conformità (art. 129, comma 2, Cod. cons.);
- la garanzia convenzionale (art. 135-quinquies, Cod. cons.).
La prima è la garanzia, per così dire, “base” prevista per legge ogniqualvolta viene effettuata una vendita tra venditore-professionista e consumatore.
Essa ha una durata di 2 anni che decorrono dalla consegna del prodotto (art. 133, comma 1, Cod. cons.).
In forza di tale garanzia, il venditore è tenuto ad assicurare che il prodotto venduto abbia determinati requisiti, sia di tipo soggettivo che di tipo oggettivo.
Tra i primi, rientrano:
- la corrispondenza del prodotto alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e il possesso delle caratteristiche di funzionalità, compatibilità e interoperabilità (ovvero “la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo”) nonché delle altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
- l’idoneità a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore, al più tardi, al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- la fornitura del prodotto assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione e agli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.
Tra i secondi, invece, si possono includere:
- l’idoneità agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
- il possesso della qualità e la corrispondenza alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha eventualmente messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- la consegna assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
- l’essere della quantità e avere le qualità e le altre caratteristiche normalmente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o dal produttore, in particolare, nella pubblicità o nell’etichetta.
Quanto alla garanzia convenzionale, si tratta di una garanzia aggiuntiva che si somma, non sostituendola, alla garanzia legale di conformità.
È una garanzia opzionale che il venditore o il produttore possono fornire al consumatore al momento della conclusione del contratto.
Una volta fornita, vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto (art. 135-quinquies, comma 1, Cod. cons.).
Essa può prevedere una durata superiore ai 2 anni base della garanzia legale, oppure tutele maggiori per il consumatore in caso di guasti o malfunzionamenti del prodotto.
Quali rimedi in caso di difformità?
Le garanzie appena viste operano quindi, anche per l’acquisto di un’autovettura, considerata bene di consumo quando viene comprata da un soggetto definibile, per l’appunto, “consumatore”.
Poniamo però il caso che, dopo l’acquisto dell’auto, questa presenti malfunzionamenti o guasti non riconducibili né all’usura del mezzo (perché nuovo) né, tanto meno, all’uso improprio che possa averne fatto il proprietario.
In altri termini, la nuova auto potrebbe presentare difetti di conformità, vale a dire problematiche che si presumono dovute a cause già esistenti al momento dell’acquisto.
In simili casi, l’esistenza di una garanzia di conformità, valida per legge, consente al consumatore di richiedere, direttamente alla concessionaria d’auto, l’attivazione dei seguenti rimedi (art. 135-bis, Cod. cons.):
- il ripristino della conformità, senza costi aggiuntivi o inconvenienti e in un tempo ragionevole;
- la riduzione del prezzo in proporzione al minor valore del bene ricevuto;
- la risoluzione del contratto, ovvero lo scioglimento del vincolo contrattuale, che comporta il rimborso dell’intero prezzo pagato dietro restituzione del veicolo.
Per quanto riguarda, in particolare, il ripristino della conformità, esso può avvenire in due modi a scelta del consumatore, ovvero:
- la riparazione dell’auto;
- la sostituzione della stessa.
La scelta tra i due rimedi è tendenzialmente libera, purché il rimedio prescelto non sia impossibile oppure non imponga alla concessionaria costi sproporzionati.
Ma la concessionaria è sempre tenuta al ripristino della conformità? In realtà, non è proprio così.
Secondo il Codice, infatti, il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che egli dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di alcune circostanze espressamente previste (art. 135-bis, commi 2 e 3, Cod. cons.).
In questo caso, operano i rimedi alternativi della riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, possibili quando:
- il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione con le modalità e nei termini previsti dalla legge (art. 135-ter, Cod. cons.) o ha rifiutato il ripristino della conformità per i motivi appena visti;
- il vizio di conformità permane nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; oppure
- esso è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; o, ancora,
- il venditore ha dichiarato o le circostanze fanno intendere chiaramente che non procederà al ripristino della conformità dell’auto entro un periodo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Va precisato, infine, che il rimedio - sicuramente più incisivo - della risoluzione del contratto (ovvero la facoltà di sciogliere il contratto ottenendo il rimborso integrale del prezzo dietro restituzione del bene), è consentito solamente quando il difetto riscontrato sia di non lieve entità.
Da ultimo, la norma prevede che, finché il venditore non si adoperi allo scopo di porre rimedio al difetto di conformità nei modi appena visti, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte del prezzo di vendita.
Queste sono le possibili soluzioni in caso di autovettura nuova che presenti difetti di conformità dopo la consegna.
C’è ora da chiedersi: le stesse tutele operano anche in caso di acquisto di un’auto usata? Sì, ma ecco a quali condizioni.
Le tutele in caso di auto usata
L’art. 128, comma 5, Cod. cons., come recentemente modificato dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, stabilisce che:
“Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l’inapplicabilità delle disposizioni del presente capo”.
Stando al dettato della norma, quindi, anche in caso di acquisto di un’auto usata opera la garanzia di conformità prevista dalla legge, nei termini e con le modalità in precedenza indicate.
Tuttavia, la circostanza che il bene sia stato già oggetto di utilizzo da parte di precedenti proprietari impone di tener conto del fatto che il veicolo possa presentare malfunzionamenti non dovuti a vizi di conformità, bensì all’usura causata dal normale utilizzo della cosa.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che, “Con specifico riferimento alla vendita di beni usati, deve anche tenersi conto del tempo del pregresso utilizzo e distinguere il vizio della cosa dal logorio di essa dovuto all’uso normale che se ne sia fatto” (Cass. n. 806/1995; Cass. n. 2167/1979).
Ad esempio, il lungo chilometraggio percorso con quel veicolo dal suo precedente proprietario potrebbe comportare la necessità di sostituire alcuni componenti già a pochi mesi dall’acquisto: si pensi alla possibilità di dover sostituire gli pneumatici o le pastiglie dei freni.
Ebbene, interventi di questo tipo, a meno che non sia stata stipulata anche una specifica garanzia convenzionale aggiuntiva, non potranno essere posti a carico del venditore in base alla garanzia legale di conformità.
Possono poi esserci differenze anche per quanto riguarda la durata della garanzia.
Ricordiamo, a tal proposito, che per i beni nuovi è prevista una durata minima della garanzia pari a 2 anni dalla consegna. Vale la stessa regola anche per l’usato?
La risposta è sì, ma è concessa alle parti del contratto la facoltà di limitare tale durata fino a un periodo minimo di un anno.
Secondo il Codice, infatti, “Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.” (art. 133, comma 4, Cod. cons.).
Ovviamente, al di sotto di tale durata minima, non sono consentite ulteriori limitazioni.
Per concludere, quindi, entro i limiti appena visti, per l’acquirente-consumatore sarà possibile rivolgersi alla concessionaria al fine di esperire i rimedi già esaminati (riparazione o sostituzione, oppure riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) anche in caso di acquisto di un’automobile usata, purché non si tratti di vizi dovuti a normale usura.
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