Decontribuzione Sud è un’agevolazione in favore dei datori di lavoro del Sud, sarà applicata fino al 2029? Cosa prevede la misura? Porta ulteriori vantaggi fiscali?
I datori di lavoro potranno beneficiare delle agevolazioni della decontribuzione Sud fino al 2029? Il valore dell’agevolazione può essere portato in deduzione dalle imposte Irap e Ires? Quali sono i vantaggi fiscali? Queste le domande a cui fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate nelle risposte a Interpello.
Cos’è la decontribuzione Sud e fino a quando è in vigore? La decontribuzione Sud è una misura prevista nel decreto legge n. 104/2020, adottato in pieno periodo Covid, con l’obiettivo di dare sostegno alle aziende del Sud che, oltre a dover affrontare le criticità croniche della disoccupazione, devono affrontare anche gli effetti pandemici.
Il nucleo centrale della misura è il taglio degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.
Campo di applicazione della decontribuzione Sud
La misura trova applicazione in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e prevede un esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali (eccetto i contributi Inail) dovuti dai datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso sedi di lavoro ubicate in tali regioni.
La previsione iniziale prevedeva l’applicazione per l’ultimo trimestre dell’anno 2020, ma poi viene estesa fino a 31 dicembre 2029.
L’estensione introdotta con legge dall’Italia deve però essere sottoposta a specifica autorizzazione della Commissione Europea nel quadro della disciplina degli Aiuti di Stato. Ed è questo un nodo cruciale.
Decontribuzione Sud prevede un esonero del:
- 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Come è intervenuta la Commissione Europea con la decontribuzione Sud?
Decontribuzione Sud deve essere ritenuta una misura che rientra nel campo di applicazione degli Aiuti di Stato deve, quindi, essere approvata dalla Commissione europea.
La commissione europea ha adottato diversi atti:
- ha autorizzato, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework COVID19, l’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2020 con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020;
- Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 ha autorizzato la misura decontribuzione Sud fino 31 dicembre 2021;
- Decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 ha esteso la misura fino al 30 giugno 2022;
- Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022 ha esteso la portata fino al 31 dicembre 2022;
- Decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 estensione della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2023.
Il 22 novembre 2023 è arrivata la notizia, diffusa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la Commissione europea ha deciso di prorogare la misura decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024.
Cosa vuol dire? Semplicemente che, sebbene la normativa italiana preveda l’estensione dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2029, è necessario che di volta in volta si pronunci la Commissione europea in quanto la misura rappresenta Aiuto di Stato.
Decontribuzione Sud contribuisce alla formazione del reddito imponibile Irap e Ires?
Delimitato l’ambito temporale di applicazione della misura denominata decontribuzione Sud, vediamo se tale misura contribuisce alla formazione del reddito imponibile.
Negli Interpelli 458 e 459 del 10 novembre 2023 i contribuenti che propongono il quesito ritengono che l’agevolazione non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (e del valore della produzione ai fini Irap) dei beneficiari.
L’Agenzia delle Entrate è di diverso avviso. I contribuenti arrivano a tale interpretazione prendendo come punto di riferimento l’articolo 10 bis del decreto-legge n. 137/2020 il quale prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che tale norma è stata adottata con l’obiettivo di evitare che i vantaggi degli aiuti fossero neutralizzati dalla tassazione.
L’Agenzia però sottolinea che la misura decontribuzione Sud non può essere considerata un contributo in quanto determina “una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale, con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro”.
Ciò implica che il valore del “risparmio” ottenuto non può essere considerato non imponibile ai fini Irap e Ires poiché si assisterebbe a un’amplificazione del beneficio concesso.
Sottolinea, inoltre, l’Agenzia che a partire da luglio 2022 non trova comunque applicazione l’articolo 10 bis del decreto 137 del 2020 che prevede come presupposto della misura agevolativa le conseguenze della crisi epidemiologica. Decontribuzione Sud infatti è stata prorogata per far fronte agli effetti della crisi Russia-Ucraina e non più per l’emergenza Covid.
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