Soggetti impatriati: l’Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2018 ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per i soggetti che si trasferiscono in Italia. Rientrano nel regime speciale anche i lavoratori con contratti infragruppo.
Bonus lavoratori impatriati: l’Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2018 ha risposto positivamente all’interpello di un contribuente in materia di regime speciale per i lavoratori con contratti infragruppo.
Il regime speciale per lavoratori impatriati è stato introdotto dall’art. 16 del Dlgs n. 147 del 14 settembre 2015 al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.
Pertanto tale regime speciale per lavoratori impatriati prevede un’agevolazione fiscale del 50% sul reddito complessivo dato dai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia.
Regime speciale per lavoratori impatriati, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di regime speciale per lavoratori impatriati.
L’interpello del contribuente riguarda l’ipotesi in cui il rapporto di lavoro dipendente venga effettuato con diversi contratti infragruppo presso diverse società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.
Fermo restando che tale lavoro sia stato svolto all’estero in modo continuativo per almeno 24 mesi, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’agevolazione in questione ha natura temporanea ed è applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Requisiti per beneficiare dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati l’Agenzia delle Entrate ricorda che è necessario aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni sufficiente a integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato.
Al riguardo l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Ecco i requisiti necessariper poter beneficiare dell’agevolazione fiscale per i soggetti impatriati, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Dlgs n. 147/2015:
- conseguimento del diploma di laurea triennale o magistrale;
- per almeno 24 mesi aver svolto un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa oppure aver studiato all’estero e conseguito un titolo accademico;
- avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia;
- svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.
In conclusione e in risposta all’interpello di cui sopra l’Agenzia delle Entrate spiega che in presenza dei requisiti appena citati è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, al di là della circostanza che i contratti di lavoro siano stati stipulati tra società facenti parte del medesimo gruppo.
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