Dall’1 gennaio 2022 nasce Alas, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo. Ecco come funziona e cosa serve sapere su importi e durata.
Dall’1 gennaio 2022 ai sussidi di disoccupazione si aggiunge un’ulteriore prestazione, la cosiddetta Alas. Introdotta dal decreto Sostegni bis, questa si rivolge ai lavoratori autonomi dello spettacolo e - al pari di Naspi e Dis-Coll - viene riconosciuta solamente nei casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
D’altronde, quanto successo durante la pandemia conferma la necessità di avere un ammortizzatore sociale anche per questa categoria, tra le più penalizzate in questo periodo (tanto da indurre il Governo a riconoscere loro una serie di aiuti economici). Dunque, oltre alle misure straordinarie introdotte appositamente durante il periodo di emergenza, serviva uno strumento di lungo periodo che andasse a tutelare i lavoratori dello spettacolo nei casi in cui questi rimangano senza lavoro.
Lo strumento in questione è appunto Alas, una vera e propria indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori dello spettacolo che soddisfano determinati requisiti.
Indennità che viene finanziata grazie al contributo dei datori di lavoro che, come spiegato nel messaggio Inps n. 2260 del 30 maggio 2022, per i nuovi rapporti di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità Alas.
Indennità di disoccupazione Alas per lavoratori dello spettacolo
Alas, indennità di disoccupazione lavoratori dello spettacolo: requisiti
Dal 1° gennaio 2022, dunque, anche i lavoratori dello spettacolo hanno diritto a un’indennità di disoccupazione a loro riservata in caso di perdita involontaria del rapporto di lavoro. È la riforma della previdenza dello spettacolo - contenuta all’interno del Decreto Sostegni bis - a prevederla, introducendo una misura che di fatto è molto simile alla Naspi riconosciuta ai lavoratori subordinati.
Questa nuova indennità si chiama Alas e sta per indennità mensile per la disoccupazione involontaria. Requisito essenziale per beneficiarne, dunque, è la perdita involontaria del rapporto di lavoro, casistica in cui rientrano anche le dimissioni per giusta causa.
Bisogna precisare poi che questa è riservata ai lavoratori autonomi dello spettacolo i quali dunque devono essere iscritti al FPLS. Nel contempo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda d’indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
Attenzione: per quanto riguarda il non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, come pure il non percepire il Reddito di Cittadinanza, viene stabilito che questi requisiti debbano essere soddisfatti anche durante il periodo di fruizione dell’indennità.
Alas, indennità di disoccupazione per lavoratori dello spettacolo: quanto spetta
A coloro che rientrano nei suddetti requisiti viene dunque riconosciuta l’Alas, il cui importo è pari “al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali risultate dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi”.
Volendo semplificare possiamo dire che spetta il 75% del reddito imponibile medio calcolato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro.
Così come per la Naspi, però, ci sono dei limiti di reddito. Nel dettaglio, quando il valore del reddito medio supera i 1.250,87 euro (valore valido per il 2022 che negli anni a venire sarà soggetto a rivalutazione) allora si aggiunge un 25% della differenza che c’è tra il proprio reddito (che comunque non può superare il massimale di 1.360,77 euro) e la suddetta soglia di 1.250,87 euro. L’indennità è totalmente esentasse.
Non sono previste decurtazioni man mano che si percepisce l’indennità (come invece nel caso della Naspi, per la quale è prevista una decurtazione mensile del 3% a partire dal 91° giorno di fruizione.
Non è neppure prevista una decadenza nel caso in cui, durante la fruizione del beneficio, si riprenda a lavorare (sia come autonomi che come subordinati). È tuttavia incompatibile con le altre indennità di disoccupazione.
È importante anche specificare che per i periodi in cui si fruisce dell’indennità spetta la contribuzione figurativa utile ai fini della pensione. Questa è rapportata al reddito medio mensile considerato ai fini del calcolo dell’importo, entro però un limite di retribuzione pari a 1918,92 euro (1,4 volte l’importo massimo della Naspi).
Alas, indennità di disoccupazione per lavoratori dello spettacolo: durata
Per quanto riguarda la durata, sappiamo che l’Alas spetta per un numero di giornate pari alla metà delle giornate coperte da contribuzione versata al FPLS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo.
L’indennità non può comunque essere riconosciuta per un periodo superiore ai 6 mesi.
Alas: come richiedere l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo
Per fruire della prestazione in oggetto i potenziali beneficiari devono farne domanda attraverso l’apposita procedura telematica disponibile sul sito dell’Inps. Così come per le altre prestazioni, è possibile chiamare il numero verde dell’Inps oppure rivolgersi a un intermediario (come possono essere i patronati).
Importante: la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alas, quali obblighi per i datori di lavoro?
Come anticipato, l’introduzione dell’Alas obbliga i datori di lavoro a farsi carico delle spese necessarie per finanziare questo nuovo strumento. Nel dettaglio, se ne devono far carico, dall’1 gennaio 2022, i datori di lavoro, come pure i committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo, compresi quelli di collaborazione, con i lavoratori che:
- prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
- sono esercenti attività musicali.
Questi devono dunque farsi carico della contribuzione di finanziamento dell’indennità Alas, la cui misura è stata fissata al 2% del compenso lordo giornaliero.
Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2260, in allegato, l’Istituto fornisce informazioni relative alle istruzioni operative e contabili e alle riduzioni previste.
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