I regali fatti dall’azienda devono essere tassati? In quali casi i regali costituiscono interesse esclusivo del datore di lavoro? A chiarire i limiti è l’Agenzia delle Entrate con Interpello 89/2024.
I regali aziendali costituiscono reddito? Entro quali limiti e in quali casi si può escludere il trattamento fiscale previsto per il reddito da lavoro dipendente? A tracciare i confini è la risposta a istanza di Interpello dell’Agenzia delle Entrate n°89 del 2024.
Vediamo in quali casi i regali del datore di lavoro costituiscono reddito e di conseguenza devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi 2024.
Fringe benefit nell’interesse esclusivo del datore di lavoro sono regali da tassare?
Nel caso in oggetto l’Istante è una società operativa nel settore del caffè. La stessa dichiara di concedere ai dipendenti una pausa al giorno con un caffè/bevanda della stessa ditta, inoltre, mensilmente regala ai dipendenti una confezione di caffè e occasionalmente prodotti di merchandising con logo, ad esempio tazze, barattoli e grembiuli.
Chiede, quindi, se tali beni costituiscano per i lavoratori dei redditi da lavoro dipendente. Ciò anche in considerazione del fatto che tali regali aziendali sono elargiti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Sottolinea l’Istante che
ciascun dipendente ha diritto, una volta al mese, a ricevere un omaggio (il ’’Partner Markout) presso la [caffetteria]. Lo scopo di tale beneficio è di fornire ai Partner l’opportunità di assaggiare numerosi caffè [della Società], oltre a consentire ai medesimi di far conoscere tali prodotti anche ad amici e familiari.
Si tratta quindi di regalie che in realtà costituiscono interesse del datore di lavoro e non del lavoratore, infatti, precisa che il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i dipendenti diffondano l’immagine aziendale al di fuori della caffetteria con finalità di business, marketing, promozione e diffusione dell’immagine aziendale.
L’Istante ricorda che con la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E è stato precisato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile:
- le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Ritiene quindi che il valore di tali beni non debba essere considerato reddito da lavoro dipendente.
I regali devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi? L’Agenzia delle Entrate segna i confini
L’Agenzia delle Entrate adotta un’interpretazione diversa.
Sottolinea che l’articolo 51, comma 1, del Tuir dispone che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”
Ricorda, inoltre, che in base all’articolo 51 del Tuir comma 3, prima parte del terzo periodo, i fringe benefit non concorrono a determinare reddito imponibile nel limite di 1.000 euro l’anno, aumentati a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. Superati tali limiti il controvalore costituisce reddito da lavoro dipendente.
Non rileva ai fini della questione il fatto che i fringe benefit siano riconosciuti dall’azienda nell’interesse della stessa e pone come esempio il caso trattato con circolare 20 dicembre 2013, n. 37/E, paragrafo 1.7.
L’ipotesi è quella del calciatore professionista con un obbligo contrattuale di utilizzare determinati beni, ricevuti in esecuzione di un contratto stipulato tra la società sportiva e lo sponsor per cui la prima consegue un ricavo da detto utilizzo, e sussista l’obbligo di restituzione dei beni e la previsione di una penale a carico della società e del calciatore professionista in relazione a un eventuale inadempimento.
In questo caso si ritiene che il valore dei beni non costituisca reddito, la circolare però sottolinea che in assenza di una penale, il bene costituisce reddito in forza del fatto che vi è libertà del lavoratore se accettare o meno il benefit aziendale. Ribadisce l’Agenzia delle Entrate che “Costituisce comunque fringe benefit il bene non restituito al termine del contratto, da determinare in base al valore normale in quel momento”.
Applicando tali principi deriva che anche i regali oggetto dell’istanza di Interpello debbano essere considerati fringe benefit ed essere sottoposti alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente nei limiti previsti dall’articolo 51 del Tuir. Pur essendo vero che si tratta di una sorta di sponsorizzazione, non vi è una penale a carico del lavoratore che dovesse sottrarsi all’adempimento e non vi è obbligo di restituzione, costituisce quindi una componente reddituale.
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