Come funziona la Partita Iva aperta da un soggetto non residente? Dove pagare le tasse? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.429 del 16 agosto 2022.
Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’apertura della Partita Iva da parte di un soggetto non residente che svolge un’attività professionale in Italia.
Sulla questione l’Agenzia si era già espressa con la risoluzione n. 369/E del 3 ottobre 2008 in risposta all’interpello di un cittadino residente nella Repubblica di San Marino, intenzionato ad aprire un’attività a Venezia.
I chiarimenti forniti nella risposta a interpello n.429 del 16 agosto ricalcano quanto già stabilito nella precedente risoluzione. Vediamo di seguito come funziona l’apertura della Partita Iva di un soggetto non residente e dove questi deve pagare le tasse.
Come funziona l’apertura della partita Iva da parte di una cittadina italiana non residente
Una cittadina italiana residente nel Regno Unito e iscritta all’AIRE, senza un identificativo Iva estero e intenzionata a svolgere un’attività professionale in Italia, si è rivolta all’Amministrazione Finanziaria per avere un chiarimento sul domicilio fiscale da indicare nel modello AA9/12 utilizzato per l’apertura della Partita Iva.
La risposta dell’Agenzia è chiara: non svolgendo alcuna attività professionale o imprenditoriale nel Paese di residenza, l’istante può indicare come domicilio fiscale il luogo dove sarà svolta l’attività.
Chi è un soggetto passivo Iva?
L’Agenzia delle Entrate ricorda infatti che è soggetto passivo Iva chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato (artt.4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.633/1972), ma soprattutto richiama l’art.7 del decreto Iva secondo cui si considera soggetto passivo Iva in Italia colui che:
- è domiciliato in Italia, seppur residente all’estero;
- è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
- è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione nel territorio italiano.
Partita Iva di soggetto non residente per attività svolta in Italia
Nella risposta, l’Ufficio puntualizza i concetti di residenza e domicilio, definendo la prima come il luogo in cui è stabilita la dimora abituale, il secondo, invece, come centro giuridico dei propri affari, indipendentemente dalla presenza effettiva.
Risulta quindi irrilevante che la persona sia residente all’estero o iscritta all’Aire, come già specificato nella Circolare n.304/1997: «l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente».
Partita Iva soggetto non residente: dove si pagano le tasse?
Nel caso in esame la contribuente ha manifestato espressamente l’intenzione di voler costituire in Italia il centro dei propri interessi lavorativi. Pertanto i redditi riconducibili all’attività svolta con Partita Iva saranno tassati in Italia alla stregua di un soggetto residente ma nel rispetto di quanto previsto dall’art.14 della Convenzione Italia-Regno Unito (Legge n.329/1990).
In base alla Convenzione, «i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alla base fissa. L’espressione libera professione comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili».
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